Nell’ambito della discussione circa l’impatto sull’ordinamento interno delle disposizioni dettate dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, particolare rilievo assumono le problematiche concernenti l’art. 2, in virtù del quale il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Un apporto significativo al dibattito viene offerto dall’ordinanza 22 settembre 2016, n. 18619 della Suprema Corte, che pone l’accento sull’ineludibile bisogno di contemperare la tutela del diritto alla vita, da cui discendono specifici obblighi di adottare misure precauzionali, con altre esigenze derivanti da principi-cardine o da norme generali dell’ordinamento
Scheda prodotto non validato
Scheda prodotto in fase di analisi da parte dello staff di validazione
Titolo: | Esclusa la responsabilità del comune per chi muore annegando |
Autori: | |
Rivista: | IL QUOTIDIANO GIURIDICO |
Citazione: | Palmieri, A. (2016). Esclusa la responsabilità del comune per chi muore annegando. IL QUOTIDIANO GIURIDICO(4 ottobre 2016), 2-3. |
Anno: | 2016 |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
http://hdl.handle.net/11365/997755