La modifica legislativa del 2013, che ha innovato in maniera significativa la disciplina del testo unico bancario relativa alla capitalizzazione degli interessi nelle operazioni bancarie, demandava al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio la fissazione delle regole operative. Stante la prolungata inerzia nell’adizione di tali disposizioni attuative, le associazioni rappresentative di consumatori, convinte che il regime anteriore dovesse ritenersi immediatamente superato, hanno sferrato un’offensiva a tutto campo per impedire che nei confronti della clientela non professionale proseguisse l’addebito di interessi computati sulla scorta di criteri percepiti come non più conformi ai mutati schemi legali. L’ordinanza del Tribunale di Biella s’inserisce nella schiera delle pronunce che, accogliendo le richieste dei promotori, inibiscono senza indugio agli istituti bancari di dare corso a qualsiasi forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento a contratti già in essere o che verranno in futuro stipulati con consumatori. Altri giudici, peraltro, hanno deciso in senso opposto, ravvisando l’insussistenza dei giusti motivi d’urgenza che costituiscono un presupposto necessario del rimedio cautelare previsto dall’art. 140 del codice del consumo.
Palmieri, A. (2015). L'anatocismo vacilla sotto i colpi della tutela degli interessi dei consumatori. IL QUOTIDIANO GIURIDICO(28 luglio 2015), 2-3.
L'anatocismo vacilla sotto i colpi della tutela degli interessi dei consumatori
PALMIERI, ALESSANDRO
2015-01-01
Abstract
La modifica legislativa del 2013, che ha innovato in maniera significativa la disciplina del testo unico bancario relativa alla capitalizzazione degli interessi nelle operazioni bancarie, demandava al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio la fissazione delle regole operative. Stante la prolungata inerzia nell’adizione di tali disposizioni attuative, le associazioni rappresentative di consumatori, convinte che il regime anteriore dovesse ritenersi immediatamente superato, hanno sferrato un’offensiva a tutto campo per impedire che nei confronti della clientela non professionale proseguisse l’addebito di interessi computati sulla scorta di criteri percepiti come non più conformi ai mutati schemi legali. L’ordinanza del Tribunale di Biella s’inserisce nella schiera delle pronunce che, accogliendo le richieste dei promotori, inibiscono senza indugio agli istituti bancari di dare corso a qualsiasi forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento a contratti già in essere o che verranno in futuro stipulati con consumatori. Altri giudici, peraltro, hanno deciso in senso opposto, ravvisando l’insussistenza dei giusti motivi d’urgenza che costituiscono un presupposto necessario del rimedio cautelare previsto dall’art. 140 del codice del consumo.File | Dimensione | Formato | |
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