Nell’ambito di una controversia risarcitoria promossa nei riguardi del comandante di un peschereccio, ritenuto responsabile della collisione che aveva provocato il naufragio dell’imbarcazione, come pure nei confronti del relativo armatore, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui, tra i pregiudizi risarcibili ai prossimi congiunti dei componenti dell’equipaggio che avevano perso la vita in quel tragico episodio, aveva incluso il danno da lucida agonia sofferto da tali marittimi negli ultimi istanti della propria vita. Ai fini del riconoscimento di tale voce, nei limiti in cui è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, sono state valorizzate le deposizioni degli altri marittimi tratti in salvo, da cui emergeva che le persone decedute erano rimaste coscienti per il tempo occorrente a comprendere che la propria esistenza si stava spegnendo. Ricostruire il risarcimento del danno catastrofale in termini di ristoro delle sofferenze psichiche, distinguibili dal danno biologico terminale, consente inoltre di escludere che la rendita vitalizia liquidata agli eredi dall’assicuratore sociale risulti idonea a compensare, sia pure in parte, la perdita in questione.
Palmieri, A. (2015). Marittimi naufragati per l'imperizia del comandante: risarcibile il danno da lucida agonia. IL QUOTIDIANO GIURIDICO(22 giugno 2015), 2-3.
Marittimi naufragati per l'imperizia del comandante: risarcibile il danno da lucida agonia
PALMIERI, ALESSANDRO
2015-01-01
Abstract
Nell’ambito di una controversia risarcitoria promossa nei riguardi del comandante di un peschereccio, ritenuto responsabile della collisione che aveva provocato il naufragio dell’imbarcazione, come pure nei confronti del relativo armatore, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui, tra i pregiudizi risarcibili ai prossimi congiunti dei componenti dell’equipaggio che avevano perso la vita in quel tragico episodio, aveva incluso il danno da lucida agonia sofferto da tali marittimi negli ultimi istanti della propria vita. Ai fini del riconoscimento di tale voce, nei limiti in cui è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, sono state valorizzate le deposizioni degli altri marittimi tratti in salvo, da cui emergeva che le persone decedute erano rimaste coscienti per il tempo occorrente a comprendere che la propria esistenza si stava spegnendo. Ricostruire il risarcimento del danno catastrofale in termini di ristoro delle sofferenze psichiche, distinguibili dal danno biologico terminale, consente inoltre di escludere che la rendita vitalizia liquidata agli eredi dall’assicuratore sociale risulti idonea a compensare, sia pure in parte, la perdita in questione.File | Dimensione | Formato | |
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