La Cassazione fornisce utili indicazioni ai giudici di merito sia riguardo al modo appropriato di gestire la liquidazione del danno biologico permanente, sottolineando l’inderogabile esigenza di evitare motivazioni lacunose e sbrigative, sia in ordine alla commisurazione del ristoro da riconoscere al soggetto leso per reintegrarlo dell’ulteriore perdita scaturente dal ritardato adempimento dell’obbligo di risarcire la predetta voce di pregiudizio non patrimoniale, precisando che ove a tal fine si utilizzi la tecnica degli interessi, questi ultimi vanno computati dal giorno in cui si è verificato il consolidamento dei postumi.
Palmieri, A. (2014). Liquidazione del danno biologico permanente: oneri motivazionali e computo degli interessi. IL QUOTIDIANO GIURIDICO(24 ottobre 2014), 2-3.
Liquidazione del danno biologico permanente: oneri motivazionali e computo degli interessi
PALMIERI, ALESSANDRO
2014-01-01
Abstract
La Cassazione fornisce utili indicazioni ai giudici di merito sia riguardo al modo appropriato di gestire la liquidazione del danno biologico permanente, sottolineando l’inderogabile esigenza di evitare motivazioni lacunose e sbrigative, sia in ordine alla commisurazione del ristoro da riconoscere al soggetto leso per reintegrarlo dell’ulteriore perdita scaturente dal ritardato adempimento dell’obbligo di risarcire la predetta voce di pregiudizio non patrimoniale, precisando che ove a tal fine si utilizzi la tecnica degli interessi, questi ultimi vanno computati dal giorno in cui si è verificato il consolidamento dei postumi.File | Dimensione | Formato | |
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