Il principio del non-refoulement si connota quale nucleo essenziale e caratterizzante del diritto d’asilo. Esso costituisce infatti la fattispecie minima nella quale tale diritto trova compimento, in quanto realizza pienamente il fine da esso perseguito, fornendo alla persona richiedente asilo la protezione necessaria e sufficiente per prevenire il rischio che essa possa essere soggetta a persecuzioni. Per questo motivo, l’affermazione del principio del non-refoulment quale precetto di diritto pattizio e consuetudinario ha determinato effetti dirompenti nel contesto dell’evoluzione dell’ordinamento giuridico internazionale, conducendo all’affermazione di un apparato normativo idoneo a garantire – in modo vincolante per gli Stati – una protezione effettiva a favore di tutte le potenziali vittime di persecuzioni. Il principio del non-refoulement ha quindi giocato un ruolo cruciale nell’ambito della regolamentazione internazionale dei diritti umani, in particolar modo a seguito della progressiva evoluzione che ne ha gradualmente potenziato l’estensione applicativa, coprendo progressivamente le falle che – nella sua accezione tradizionale – ne rendevano imperfette le potenzialità di assicurare concretamente ed effettivamente la protezione delle persone sulle quali fosse incombente un pericolo di essere sottoposte a persecuzioni. Tale evoluzione può dirsi finalmente compiuta a seguito della sentenza Hirsi Jamaa e a. c. Italia – emanata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il 23 febbraio 2012 – la quale ha fatto chiarezza su un punto in precedenza (apparentemente) controverso, ovvero il respingimento dei richiedenti asilo in alto mare, rimuovendo l’ultimo profilo suscettibile di ridurre in modo apprezzabile l’effettivo funzionamento del principio di cui si parla, alla luce della sua ratio filosofica e dell’obbiettivo da esso perseguito. Il presente articolo si propone di fissare i diversi elementi che determinano il significato e l’estensione applicativa del principio del non-refoulment, in particolare tramite l’esame delle principali criticità che hanno fino ad oggi caratterizzato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia.

Lenzerini, F. (2012). Il principio del non-refoulement dopo la sentenza Hirsi della Corte europea dei diritti dell'uomo. RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE, 95(3), 721-761.

Il principio del non-refoulement dopo la sentenza Hirsi della Corte europea dei diritti dell'uomo

LENZERINI, FEDERICO
2012-01-01

Abstract

Il principio del non-refoulement si connota quale nucleo essenziale e caratterizzante del diritto d’asilo. Esso costituisce infatti la fattispecie minima nella quale tale diritto trova compimento, in quanto realizza pienamente il fine da esso perseguito, fornendo alla persona richiedente asilo la protezione necessaria e sufficiente per prevenire il rischio che essa possa essere soggetta a persecuzioni. Per questo motivo, l’affermazione del principio del non-refoulment quale precetto di diritto pattizio e consuetudinario ha determinato effetti dirompenti nel contesto dell’evoluzione dell’ordinamento giuridico internazionale, conducendo all’affermazione di un apparato normativo idoneo a garantire – in modo vincolante per gli Stati – una protezione effettiva a favore di tutte le potenziali vittime di persecuzioni. Il principio del non-refoulement ha quindi giocato un ruolo cruciale nell’ambito della regolamentazione internazionale dei diritti umani, in particolar modo a seguito della progressiva evoluzione che ne ha gradualmente potenziato l’estensione applicativa, coprendo progressivamente le falle che – nella sua accezione tradizionale – ne rendevano imperfette le potenzialità di assicurare concretamente ed effettivamente la protezione delle persone sulle quali fosse incombente un pericolo di essere sottoposte a persecuzioni. Tale evoluzione può dirsi finalmente compiuta a seguito della sentenza Hirsi Jamaa e a. c. Italia – emanata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il 23 febbraio 2012 – la quale ha fatto chiarezza su un punto in precedenza (apparentemente) controverso, ovvero il respingimento dei richiedenti asilo in alto mare, rimuovendo l’ultimo profilo suscettibile di ridurre in modo apprezzabile l’effettivo funzionamento del principio di cui si parla, alla luce della sua ratio filosofica e dell’obbiettivo da esso perseguito. Il presente articolo si propone di fissare i diversi elementi che determinano il significato e l’estensione applicativa del principio del non-refoulment, in particolare tramite l’esame delle principali criticità che hanno fino ad oggi caratterizzato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia.
2012
Lenzerini, F. (2012). Il principio del non-refoulement dopo la sentenza Hirsi della Corte europea dei diritti dell'uomo. RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE, 95(3), 721-761.
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