Con il presente scritto l'Autore analizza l'attuale crisi della cassazione civile, nonché il suo ruolo nel nostro ordinamento, ed avanza una proposta di riforma. Si premette che la crisi della cassazione può essere letta in due diversi modi, a seconda della funzione primaria che a questa si attribuisce. Da un lato, infatti, c’è chi interpreta la crisi della cassazione nell’impossibilità della Corte di svolgere la funzione di nomofilachia quale garanzia per l’uniforme interpretazione della legge su tutto il territorio nazionale, anche ai sensi dell’art. 3 Cost.; dall'altro c’è chi la vede nell’impossibilità dei cittadini di ottenere presso la suprema Corte un adeguato, e in tempi ragionevoli, controllo di legalità delle sentenze pronunciate in violazione di legge, anche ai sensi dell’art. 111 Cost. Così posti i termini della questione, l'Autore passa ad analizzare entrambi questi aspetti. Quanto alla nomofilachia, anche in prospettiva diacronica, si dimostra come questa non costituisca principio fatto proprio dalla nostra carta costituzionale, e, assente nelle prime leggi sull’ordinamento giudiziario del regno d’Italia, sia stata invece fissata per la prima volta solo dal fascismo con il r.d.l. 12/41. Al contrario, per l’autore, anche da un punto di vista costituzionale ai sensi dell’art. 111 Cost., compito primario della Cassazione è quello di assicurare il diritto dei singoli al controllo di legalità dei provvedimenti che incidono sui loro diritti. Per l’autore, comunque è evidente che l’identità, la funzione, e financo la struttura della nostra Corte di cassazione, come di una qualunque Corte suprema, dipenda proprio dal bilanciamento di questi due aspetti. E, proprio nel tentativo di bilanciare questi due aspetti, viene proposta una riforma della Cassazione. Si propone al riguardo di creare talune sezioni distaccate di essa da collocare dove, nei primi anni del Regno d'Italia e fino al 1923, erano situate le vecchie Corti di Cassazione (a Torino, Firenze, Napoli e Palermo), al fine di assicurare un più facile e celere intervento di controllo di legalità dei provvedimenti dei giudici di merito, e tuttavia lasciando in Roma le Sezioni Unite, al fine invece di assicurare alla Corte, che rimarrebbe Unica come ufficio, la sua funzione di nomofilachia. Si fa infine presente come questa proposta sia tutt'altro che nuova, dato che era stata avanzata, già prima del fascismo, da insigni giuristi a cavallo tra l'ottocento ed il novecento, ed era stata poi ripresa in sede costituente, dove aveva raccolto un consenso ampio e trasversale, da Palmiro Togliatti a Vittorio Emanuele Orlando. Infine si prospettano le ragioni per le quali questa proposta non solo non comporterebbe alcuna modifica della Costituzione ma, anzi, ne rappresenterebbe una sua più compiuta attuazione, in piena armonia con i suoi principi e con quelli comunitari.
Scarselli, G. (2010). La crisi della cassazione civile e i possibili rimedi. IL GIUSTO PROCESSO CIVILE(3), 653-684.
La crisi della cassazione civile e i possibili rimedi
SCARSELLI, GIULIANO
2010-01-01
Abstract
Con il presente scritto l'Autore analizza l'attuale crisi della cassazione civile, nonché il suo ruolo nel nostro ordinamento, ed avanza una proposta di riforma. Si premette che la crisi della cassazione può essere letta in due diversi modi, a seconda della funzione primaria che a questa si attribuisce. Da un lato, infatti, c’è chi interpreta la crisi della cassazione nell’impossibilità della Corte di svolgere la funzione di nomofilachia quale garanzia per l’uniforme interpretazione della legge su tutto il territorio nazionale, anche ai sensi dell’art. 3 Cost.; dall'altro c’è chi la vede nell’impossibilità dei cittadini di ottenere presso la suprema Corte un adeguato, e in tempi ragionevoli, controllo di legalità delle sentenze pronunciate in violazione di legge, anche ai sensi dell’art. 111 Cost. Così posti i termini della questione, l'Autore passa ad analizzare entrambi questi aspetti. Quanto alla nomofilachia, anche in prospettiva diacronica, si dimostra come questa non costituisca principio fatto proprio dalla nostra carta costituzionale, e, assente nelle prime leggi sull’ordinamento giudiziario del regno d’Italia, sia stata invece fissata per la prima volta solo dal fascismo con il r.d.l. 12/41. Al contrario, per l’autore, anche da un punto di vista costituzionale ai sensi dell’art. 111 Cost., compito primario della Cassazione è quello di assicurare il diritto dei singoli al controllo di legalità dei provvedimenti che incidono sui loro diritti. Per l’autore, comunque è evidente che l’identità, la funzione, e financo la struttura della nostra Corte di cassazione, come di una qualunque Corte suprema, dipenda proprio dal bilanciamento di questi due aspetti. E, proprio nel tentativo di bilanciare questi due aspetti, viene proposta una riforma della Cassazione. Si propone al riguardo di creare talune sezioni distaccate di essa da collocare dove, nei primi anni del Regno d'Italia e fino al 1923, erano situate le vecchie Corti di Cassazione (a Torino, Firenze, Napoli e Palermo), al fine di assicurare un più facile e celere intervento di controllo di legalità dei provvedimenti dei giudici di merito, e tuttavia lasciando in Roma le Sezioni Unite, al fine invece di assicurare alla Corte, che rimarrebbe Unica come ufficio, la sua funzione di nomofilachia. Si fa infine presente come questa proposta sia tutt'altro che nuova, dato che era stata avanzata, già prima del fascismo, da insigni giuristi a cavallo tra l'ottocento ed il novecento, ed era stata poi ripresa in sede costituente, dove aveva raccolto un consenso ampio e trasversale, da Palmiro Togliatti a Vittorio Emanuele Orlando. Infine si prospettano le ragioni per le quali questa proposta non solo non comporterebbe alcuna modifica della Costituzione ma, anzi, ne rappresenterebbe una sua più compiuta attuazione, in piena armonia con i suoi principi e con quelli comunitari.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/11365/27215
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