L'uso distorto del diritto e delle libertà negoziali non deve essere riferito ad un generico quanto insignificante comportamento scorretto o sleale del contribuente, o ad una equivoca regola di diligenza morale o sociale, o ancora a una confusa nozione di "risparmio asistematico di imposta", ms deve essere riferito direttamente a un principio immanente nell'ordinamento, quello della buona fede oggettiva, e alle connesse regole di comportamento. Di abuso del diritto si deve parlare quando atti o negozi, pur esattamente corrispondenti al contenuto formale di una situazione giuridica soggettiva e formalmente conformi a una disposizione, sono in realtà determinati non tanto alla realizzazione di interessi apprezzati positivamente dall'ordinamento, quanto al conseguimento di finalità in danno del creditore. In questo articolato percorso soccorrono, come metri di comparazione, sia le norme costituzionali presidio dei diritti economici (artt. 2, 41, 42, 47 e 53), sia le norme presidio degli interessi della collettività e del diritto di credito dell'Amministrazione (artt. 2, 3 e 53)
Giovannini, A. (2010). IL DIVIETO D'ABUSO DEL DIRITTO IN AMBITO TRIBUTARIO COME PRINCIPIO GENERALE DELL'ORDINAMENTO. RASSEGNA TRIBUTARIA, 982-994.
IL DIVIETO D'ABUSO DEL DIRITTO IN AMBITO TRIBUTARIO COME PRINCIPIO GENERALE DELL'ORDINAMENTO
GIOVANNINI, ALESSANDRO
2010-01-01
Abstract
L'uso distorto del diritto e delle libertà negoziali non deve essere riferito ad un generico quanto insignificante comportamento scorretto o sleale del contribuente, o ad una equivoca regola di diligenza morale o sociale, o ancora a una confusa nozione di "risparmio asistematico di imposta", ms deve essere riferito direttamente a un principio immanente nell'ordinamento, quello della buona fede oggettiva, e alle connesse regole di comportamento. Di abuso del diritto si deve parlare quando atti o negozi, pur esattamente corrispondenti al contenuto formale di una situazione giuridica soggettiva e formalmente conformi a una disposizione, sono in realtà determinati non tanto alla realizzazione di interessi apprezzati positivamente dall'ordinamento, quanto al conseguimento di finalità in danno del creditore. In questo articolato percorso soccorrono, come metri di comparazione, sia le norme costituzionali presidio dei diritti economici (artt. 2, 41, 42, 47 e 53), sia le norme presidio degli interessi della collettività e del diritto di credito dell'Amministrazione (artt. 2, 3 e 53)File | Dimensione | Formato | |
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