Vengono riportati due casi di trattamento endodontico e conservativo in pazienti con situazione orale peraltro compromessa da altre patologie; l'evoluzione negativa delle cure effettuate ha determinato la citazione in giudizio dei professionisti per ipotesi di responsabilità professionale. AI fine di ricostruire l'iter clinico diagnostico dei casi in oggetto, vengono valutati gli esiti di tali trattamenti alla luce della insorgenza di lesioni apicali, di aggravamento della patologia paro don tale preesistente, e di necessità di ripetizione delle cure stesse, ponendo l'accento sulla qualità della terapia canalare dei casi in esame, che è stata giudicata da i Consulenti del Tribunale "idonea", che "assolvevano" i professionisti. La disamina dei casi in oggetto ci fa porre delle riflessioni anche sulla natura stessa delle alterazioni lamentate dai pazienti (insorgenza di granuloma non complicato da ascesso), inquadrabile dal clinico come malattia da ritrattare, valutata invece dai Consulenti del Tribunale come alterazione non suscettibile di ristoro economico. Abbiamo infine valutato i vari cofattori clinico-sintomatologici che avrebbero portato ad un diverso giudizio medico-legale pur in presenza dello stesso quadro anatorno- radiografico.
Nannelli, P., Nardi, G., Benvenuti, M. (2008). Responsabilità o trattamento sufficiente in terapia endodontica e i conservativa".
Responsabilità o trattamento sufficiente in terapia endodontica e i conservativa"
NANNELLI, PIETRO;
2008-01-01
Abstract
Vengono riportati due casi di trattamento endodontico e conservativo in pazienti con situazione orale peraltro compromessa da altre patologie; l'evoluzione negativa delle cure effettuate ha determinato la citazione in giudizio dei professionisti per ipotesi di responsabilità professionale. AI fine di ricostruire l'iter clinico diagnostico dei casi in oggetto, vengono valutati gli esiti di tali trattamenti alla luce della insorgenza di lesioni apicali, di aggravamento della patologia paro don tale preesistente, e di necessità di ripetizione delle cure stesse, ponendo l'accento sulla qualità della terapia canalare dei casi in esame, che è stata giudicata da i Consulenti del Tribunale "idonea", che "assolvevano" i professionisti. La disamina dei casi in oggetto ci fa porre delle riflessioni anche sulla natura stessa delle alterazioni lamentate dai pazienti (insorgenza di granuloma non complicato da ascesso), inquadrabile dal clinico come malattia da ritrattare, valutata invece dai Consulenti del Tribunale come alterazione non suscettibile di ristoro economico. Abbiamo infine valutato i vari cofattori clinico-sintomatologici che avrebbero portato ad un diverso giudizio medico-legale pur in presenza dello stesso quadro anatorno- radiografico.File | Dimensione | Formato | |
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