Nell’ordinamento positivo italiano, che pure tutela le minoranze linguistiche ai sensi dell’art. 6 Cost., la regolamentazione della toponomastica, inclusa quella delle località di insediamento minoritario, è rimessa a normative statali piuttosto lacunose, talora risalenti al periodo fascista, ovvero a normative settoriali e stratificatesi nel tempo, nonché ad interventi delle autorità regionali e locali. A fronte di tale situazione, alquanto variegato si presenta il panorama giuridico nelle tre regioni di confine dell’arco alpino, i cui territori sono densamente popolati da comunità linguistiche autoctone. In Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste l’applicazione pressoché generalizzata del monolinguismo francese nella toponomastica non ha mai determinato particolari problemi di convivenza tra le comunità italiana e francofona ivi stanziate. Viceversa, in Trentino-Alto Adige/Südtirol la perdurante inattuazione dei disposti statutari ad opera del legislatore della provincia di Bolzano testimonia la difficoltà di compimento di un processo di riforma legislativa che spesso è all’origine di tensioni sociali e di un diffuso malcontento specialmente nella popolazione di lingua italiana. In Friuli-Venezia Giulia il legislatore regionale si è dimostrato invece particolarmente attivo nella assunzione di iniziative volte a rafforzare la promozione delle lingue slovena e friulana nei diversi ambiti pubblici, non senza dare adito a dubbi di legittimità costituzionale in relazione – tra l’altro – alla prevista facoltà per gli enti locali di esprimere nella sola lingua friulana le denominazioni geografiche che assumerebbero a tutti gli effetti la connotazione di denominazioni ufficiali.
Piergigli, V. (2009). La disciplina della toponomastica in Italia: diversità di approcci giuridici e aspetti problematici nelle regioni a statuto speciale dell’arco alpino. REVISTA DE LLENGUA I DRET(52), 151-182.
La disciplina della toponomastica in Italia: diversità di approcci giuridici e aspetti problematici nelle regioni a statuto speciale dell’arco alpino
PIERGIGLI, VALERIA
2009-01-01
Abstract
Nell’ordinamento positivo italiano, che pure tutela le minoranze linguistiche ai sensi dell’art. 6 Cost., la regolamentazione della toponomastica, inclusa quella delle località di insediamento minoritario, è rimessa a normative statali piuttosto lacunose, talora risalenti al periodo fascista, ovvero a normative settoriali e stratificatesi nel tempo, nonché ad interventi delle autorità regionali e locali. A fronte di tale situazione, alquanto variegato si presenta il panorama giuridico nelle tre regioni di confine dell’arco alpino, i cui territori sono densamente popolati da comunità linguistiche autoctone. In Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste l’applicazione pressoché generalizzata del monolinguismo francese nella toponomastica non ha mai determinato particolari problemi di convivenza tra le comunità italiana e francofona ivi stanziate. Viceversa, in Trentino-Alto Adige/Südtirol la perdurante inattuazione dei disposti statutari ad opera del legislatore della provincia di Bolzano testimonia la difficoltà di compimento di un processo di riforma legislativa che spesso è all’origine di tensioni sociali e di un diffuso malcontento specialmente nella popolazione di lingua italiana. In Friuli-Venezia Giulia il legislatore regionale si è dimostrato invece particolarmente attivo nella assunzione di iniziative volte a rafforzare la promozione delle lingue slovena e friulana nei diversi ambiti pubblici, non senza dare adito a dubbi di legittimità costituzionale in relazione – tra l’altro – alla prevista facoltà per gli enti locali di esprimere nella sola lingua friulana le denominazioni geografiche che assumerebbero a tutti gli effetti la connotazione di denominazioni ufficiali.File | Dimensione | Formato | |
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