Il contributo tenta di ricostruire gli effetti dell’ introduzione nella Costituzione cinese di un emendamento volto a sancire l’inviolabilità del diritto di proprietà. Partendo dall’esame delle modifiche in tal guisa apportate a diverse parti della Costituzione e proseguendo con un’indagine relativa alle regole formali e convenzionali che hanno reso possibile l’approvazione del suddetto emendamento, si analizza il contesto costituzionale in cui tale riforma si cala. Se ne trae che - ferma restando la mancanza di una garanzia giurisdizionale della (pur prescritta) rigidità costituzionale – l’aspetto effettivamente innovativo della riforma consiste nella proclamazione del carattere inviolabile del diritto di proprietà e nell’attribuzione a tale diritto di una struttura simile a quello sancito in alcune Costituzioni dell’Europa occidentale. Tuttavia, nel settore agricolo il diritto di proprietà in tal guisa delineato viene espressamente riferito al solo bestiame, a dimostrazione del fatto che l’assetto dell’economia rurale rappresenta uno dei nodi scoperti di questa revisione costituzionale. Alla stessa stregua, colpisce - in un Paese caratterizzato da gravissimi squilibri nella distribuzione del reddito nazionale - l’assenza di espresse previsioni che (sulla scorta delle stesse Costituzioni dell’Europa occidentale) limitino la proprietà privata in funzione di istanze ricollegabili all’eguaglianza sostanziale. Ma i limiti più evidenti di questa riforma derivano dal contesto ordinamentale di riferimento: da una parte l’enfasi della giurisprudenza cinese sulla connessione dei diritti ai doveri nell’ottica di una funzionalizzazione dei primi rispetto ai secondi, dall’altra, quel che è stato definito “il tratto di maggior continuità riscontrabile nelle forme di Stato e nel pensiero giuridico della storia cinese” e che è tutt’ora prescritto dall’art. 51 della Costituzione, ossia il principio in forza del quale l’interesse dello Stato, interpretato dai suoi stessi organi, è posto al di sopra degli interessi individuali.
Lehner, E. (2004). CINA: Il diritto di proprietà e l'autonomia privata dopo l'approvazione del IV Emendamento. FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI, 1-3.
CINA: Il diritto di proprietà e l'autonomia privata dopo l'approvazione del IV Emendamento
LEHNER, EVA
2004-01-01
Abstract
Il contributo tenta di ricostruire gli effetti dell’ introduzione nella Costituzione cinese di un emendamento volto a sancire l’inviolabilità del diritto di proprietà. Partendo dall’esame delle modifiche in tal guisa apportate a diverse parti della Costituzione e proseguendo con un’indagine relativa alle regole formali e convenzionali che hanno reso possibile l’approvazione del suddetto emendamento, si analizza il contesto costituzionale in cui tale riforma si cala. Se ne trae che - ferma restando la mancanza di una garanzia giurisdizionale della (pur prescritta) rigidità costituzionale – l’aspetto effettivamente innovativo della riforma consiste nella proclamazione del carattere inviolabile del diritto di proprietà e nell’attribuzione a tale diritto di una struttura simile a quello sancito in alcune Costituzioni dell’Europa occidentale. Tuttavia, nel settore agricolo il diritto di proprietà in tal guisa delineato viene espressamente riferito al solo bestiame, a dimostrazione del fatto che l’assetto dell’economia rurale rappresenta uno dei nodi scoperti di questa revisione costituzionale. Alla stessa stregua, colpisce - in un Paese caratterizzato da gravissimi squilibri nella distribuzione del reddito nazionale - l’assenza di espresse previsioni che (sulla scorta delle stesse Costituzioni dell’Europa occidentale) limitino la proprietà privata in funzione di istanze ricollegabili all’eguaglianza sostanziale. Ma i limiti più evidenti di questa riforma derivano dal contesto ordinamentale di riferimento: da una parte l’enfasi della giurisprudenza cinese sulla connessione dei diritti ai doveri nell’ottica di una funzionalizzazione dei primi rispetto ai secondi, dall’altra, quel che è stato definito “il tratto di maggior continuità riscontrabile nelle forme di Stato e nel pensiero giuridico della storia cinese” e che è tutt’ora prescritto dall’art. 51 della Costituzione, ossia il principio in forza del quale l’interesse dello Stato, interpretato dai suoi stessi organi, è posto al di sopra degli interessi individuali.File | Dimensione | Formato | |
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