Pacificamente si ritiene che il giornalista di cronaca giudiziaria non risponda di diffamazione se il fatto narrato è vero, se lo espone con sobrietà e senza adottare toni scandalistici e se sussiste interesse sociale alla sua conoscenza. A ciò si è di recente aggiunto il rispetto della presunzione di innocenza che impone al giornalista di non pubblicare determinati atti processuali (art. 114 c.p.p.) e di esplicitare l’eventuale mancanza di una condanna definitiva. In questa prospettiva l’Autore ritiene che determinati programmi televisivi dedicati a seguire le indagini in corso dei fatti di cronaca che destano maggiore clamore sociale, costituiscono una sistematica violazione della presunzione di innocenza
Micheletti, D. (2025). I limiti della cronaca giudiziaria, con particolare riferimento alla presunzione di innocenza. DISCRIMEN, 2025(2), 147-153.
I limiti della cronaca giudiziaria, con particolare riferimento alla presunzione di innocenza
Dario Micheletti
2025-01-01
Abstract
Pacificamente si ritiene che il giornalista di cronaca giudiziaria non risponda di diffamazione se il fatto narrato è vero, se lo espone con sobrietà e senza adottare toni scandalistici e se sussiste interesse sociale alla sua conoscenza. A ciò si è di recente aggiunto il rispetto della presunzione di innocenza che impone al giornalista di non pubblicare determinati atti processuali (art. 114 c.p.p.) e di esplicitare l’eventuale mancanza di una condanna definitiva. In questa prospettiva l’Autore ritiene che determinati programmi televisivi dedicati a seguire le indagini in corso dei fatti di cronaca che destano maggiore clamore sociale, costituiscono una sistematica violazione della presunzione di innocenza| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/11365/1305819
