Il commento alla sentenza delle Sezioni unite (Cass., Sez. un., 14 giugno 2007, n. 13886), sottolinea l’irragionevolezza delle argomentazioni invocate dalla Corte a sostegno della tesi secondo la quale in caso di alienazione, ad un terzo ovvero ad un altro dei comproprietari, di una quota dell’immobile locato ad uso commerciale, non è configurabile in favore del conduttore il diritto di prelazione previsto dall’art. 38 della l. 392/78. Inquadrato il problema della configurabilità della prelazione del conduttore non nella corrispondenza tra bene venduto e bene locato bensì nella valutazione di meritevolezza degli interessi sottesi alle diverse situazioni giuridiche, si prospetta l’ipotesi del conduttore-comproprietario il quale acquistando una quota potrebbe ottenere la proprietà dell’intero bene senza con ciò contravvenire alla finalità della citata legge e provocare pregiudizio all’interesse del venditore. Da qui l’opportunità di rileggere l’istituto della prelazione, e in particolare della prelazione ereditaria, alla luce della rinnovata funzione sociale della proprietà.
Alpini, A. (2008). Sul diritto di prelazione della quota dell'immobile locato ex art. 38, l. 372 del 1978. RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE, 2, 550-564.
Sul diritto di prelazione della quota dell'immobile locato ex art. 38, l. 372 del 1978
ALPINI A
2008-01-01
Abstract
Il commento alla sentenza delle Sezioni unite (Cass., Sez. un., 14 giugno 2007, n. 13886), sottolinea l’irragionevolezza delle argomentazioni invocate dalla Corte a sostegno della tesi secondo la quale in caso di alienazione, ad un terzo ovvero ad un altro dei comproprietari, di una quota dell’immobile locato ad uso commerciale, non è configurabile in favore del conduttore il diritto di prelazione previsto dall’art. 38 della l. 392/78. Inquadrato il problema della configurabilità della prelazione del conduttore non nella corrispondenza tra bene venduto e bene locato bensì nella valutazione di meritevolezza degli interessi sottesi alle diverse situazioni giuridiche, si prospetta l’ipotesi del conduttore-comproprietario il quale acquistando una quota potrebbe ottenere la proprietà dell’intero bene senza con ciò contravvenire alla finalità della citata legge e provocare pregiudizio all’interesse del venditore. Da qui l’opportunità di rileggere l’istituto della prelazione, e in particolare della prelazione ereditaria, alla luce della rinnovata funzione sociale della proprietà.| File | Dimensione | Formato | |
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