Il Regolamento delegato (UE) 2021/1253 della Commissione europea, presentato nel pacchetto sulla finanza sostenibile del 21 aprile 2021, integra i fattori, i rischi e le preferenze legati alla sostenibilità nell'informativa della MiFID II e nel quadro di condotta per i consulenti e i gestori di portafoglio, specificamente previsto dal Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione europea. Questa integrazione solleva diversi interrogativi e problemi interpretativi, soprattutto legati all'applicazione delle regole di valutazione dell'adeguatezza e dei relativi obblighi informativi, che possono portare a un conflitto tra i due obiettivi normativi meritevoli di attenzione: garantire la sostenibilità, perseguita dal recente intervento normativo della Commissione, e la protezione degli investitori, focalizzata dalla disciplina MiFID II. Il presente contributo si propone di verificare se le rinnovate Linee Guida ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza (3 aprile 2023) riescano a chiarire e interpretare alcuni aspetti "rischiosi" delle norme modificate in modo da bilanciare adeguatamente i due obiettivi normativi, evitando che il perseguimento di uno metta a rischio l'altro. Più precisamente, la nuova soft regulation dell'ESMA dovrebbe essere in grado di garantire che la sostenibilità non diventi un pretesto che permetta agli intermediari finanziari, in modo formalmente legittimo, di danneggiare gli investitori in strumenti finanziari venendo meno al loro dovere di agire nel miglior interesse (economico) del cliente.
Salerno, M.E. (2024). Le nuove linee guida dell’ESMA in materia di requisiti di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza e di gestione di patrimoni. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’ECONOMIA(Supplemento al n. 1/2024), 307-331.
Le nuove linee guida dell’ESMA in materia di requisiti di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza e di gestione di patrimoni
Maria Elena Salerno
2024-01-01
Abstract
Il Regolamento delegato (UE) 2021/1253 della Commissione europea, presentato nel pacchetto sulla finanza sostenibile del 21 aprile 2021, integra i fattori, i rischi e le preferenze legati alla sostenibilità nell'informativa della MiFID II e nel quadro di condotta per i consulenti e i gestori di portafoglio, specificamente previsto dal Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione europea. Questa integrazione solleva diversi interrogativi e problemi interpretativi, soprattutto legati all'applicazione delle regole di valutazione dell'adeguatezza e dei relativi obblighi informativi, che possono portare a un conflitto tra i due obiettivi normativi meritevoli di attenzione: garantire la sostenibilità, perseguita dal recente intervento normativo della Commissione, e la protezione degli investitori, focalizzata dalla disciplina MiFID II. Il presente contributo si propone di verificare se le rinnovate Linee Guida ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza (3 aprile 2023) riescano a chiarire e interpretare alcuni aspetti "rischiosi" delle norme modificate in modo da bilanciare adeguatamente i due obiettivi normativi, evitando che il perseguimento di uno metta a rischio l'altro. Più precisamente, la nuova soft regulation dell'ESMA dovrebbe essere in grado di garantire che la sostenibilità non diventi un pretesto che permetta agli intermediari finanziari, in modo formalmente legittimo, di danneggiare gli investitori in strumenti finanziari venendo meno al loro dovere di agire nel miglior interesse (economico) del cliente.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/11365/1269614
