La scelta di interrompere le sedute di fisiochinesiterapia, di cui aveva per un certo tempo beneficiato una paziente affetta da ipotrofia muscolare a una gamba, che con la prosecuzione delle cure avrebbe evitato un ulteriore irrigidimento del ginocchio, può comportare la responsabilità della struttura sanitaria che ha deciso in tal senso. È quanto ha statuito la sentenza resa dal Tribunale di Caltagirone in data 11 maggio 2023, che è approdata alla condanna dei convenuti facendo leva sui principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità contrattuale in ambito medico.
Palmieri, A. (2023). Risarcibile il danno da interruzione della fisiochinesiterapia. IL QUOTIDIANO GIURIDICO(12 giugno 2023), 1-3.
Risarcibile il danno da interruzione della fisiochinesiterapia
Alessandro Palmieri
2023-01-01
Abstract
La scelta di interrompere le sedute di fisiochinesiterapia, di cui aveva per un certo tempo beneficiato una paziente affetta da ipotrofia muscolare a una gamba, che con la prosecuzione delle cure avrebbe evitato un ulteriore irrigidimento del ginocchio, può comportare la responsabilità della struttura sanitaria che ha deciso in tal senso. È quanto ha statuito la sentenza resa dal Tribunale di Caltagirone in data 11 maggio 2023, che è approdata alla condanna dei convenuti facendo leva sui principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità contrattuale in ambito medico.File | Dimensione | Formato | |
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