Homo homini lupus, non homo, scrive Plauto. È ancora valido il suo insegnamento? È la forza del potere coercitivo dello stato la radice primaria del dovere contributivo? Oppure è possibile progettare una contribuzione dal basso, che faccia leva sul lavoro per la collettività e sulla redistribuzione della spesa legata direttamente alle scelte solidaristiche di enti privati, seppur soggetti ad amministrazione condivisa con quelli pubblici? L’economia sociale consente di ragionare in questa nuova prospettiva. Dal punto di vista tributario le questioni più spinose attengono alla tassazione del reddito che gli enti del terzo settore ritraggono dall’esercizio di attività commerciali. Le domande alle quali la ricerca intende dare risposta sono due: può il dovere contributivo essere assolto con lo svolgimento di attività solidali, come si possono definire quelle rese da questi enti? Può il principio di capacità contributiva ritenersi integrato dai benefici ottenuti dallo stato per i servizi da questi realizzati? Per rispondere adeguatamente, lo studio muove da una nuova e più ampia lettura del principio di capacità contributiva e del principio solidaristico, riprendendo gli studi più recenti accolti dalla Corte costituzionale nella sent. n. 72 del 2022, alla cui luce è possibile risolvere anche la questione dei controlimiti costituzionali opponibili ad eventuali censure dell’U.E. alla legislazione nazionale sul terzo settore incentrate sul divieto degli aiuti di stato.
Giovannini, A. (2022). Homo homini lupi: dovere contributivo e solidarietà. DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA, 93(6), 2004-2023.
Homo homini lupi: dovere contributivo e solidarietà
Alessandro Giovannini
2022-01-01
Abstract
Homo homini lupus, non homo, scrive Plauto. È ancora valido il suo insegnamento? È la forza del potere coercitivo dello stato la radice primaria del dovere contributivo? Oppure è possibile progettare una contribuzione dal basso, che faccia leva sul lavoro per la collettività e sulla redistribuzione della spesa legata direttamente alle scelte solidaristiche di enti privati, seppur soggetti ad amministrazione condivisa con quelli pubblici? L’economia sociale consente di ragionare in questa nuova prospettiva. Dal punto di vista tributario le questioni più spinose attengono alla tassazione del reddito che gli enti del terzo settore ritraggono dall’esercizio di attività commerciali. Le domande alle quali la ricerca intende dare risposta sono due: può il dovere contributivo essere assolto con lo svolgimento di attività solidali, come si possono definire quelle rese da questi enti? Può il principio di capacità contributiva ritenersi integrato dai benefici ottenuti dallo stato per i servizi da questi realizzati? Per rispondere adeguatamente, lo studio muove da una nuova e più ampia lettura del principio di capacità contributiva e del principio solidaristico, riprendendo gli studi più recenti accolti dalla Corte costituzionale nella sent. n. 72 del 2022, alla cui luce è possibile risolvere anche la questione dei controlimiti costituzionali opponibili ad eventuali censure dell’U.E. alla legislazione nazionale sul terzo settore incentrate sul divieto degli aiuti di stato.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
DPT_03_2022_2004-GIOVANNINI.pdf
non disponibili
Tipologia:
PDF editoriale
Licenza:
NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione
186.16 kB
Formato
Adobe PDF
|
186.16 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/11365/1223557