La Corte di Cassazione, con l’ordinanza resa il 13 aprile 2022, n. 12060, in sintonia con un precedente del 2001, ha ribadito che la liquidazione del danno morale deve effettuarsi con riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche dello stesso, escludendo qualsiasi incidenza di fatti ed avvenimenti successivi, ivi compresa la morte del soggetto leso.
Palmieri, A. (2022). Liquidazione danno morale: non rilevano fatti e avvenimenti sopravvenuti. IL QUOTIDIANO GIURIDICO(20 aprile 2022), 1-3.
Liquidazione danno morale: non rilevano fatti e avvenimenti sopravvenuti
Palmieri, Alessandro
2022-01-01
Abstract
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza resa il 13 aprile 2022, n. 12060, in sintonia con un precedente del 2001, ha ribadito che la liquidazione del danno morale deve effettuarsi con riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche dello stesso, escludendo qualsiasi incidenza di fatti ed avvenimenti successivi, ivi compresa la morte del soggetto leso.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/11365/1213454