Nel r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, recante i Provvedimenti per la difesa della razza italiana, ovvero il testo normativo di riferimento con il quale l’Italia attuava la propria politica razziale, non erano presenti disposizioni di natura strettamente antisemita e, in particolare, diversamente dall’ordinamento tedesco, non era prevista una qualche forma di tassazione aggravata per i cittadini italiani di razza ebraica. Vi erano, pero` , alcune previsioni fiscali di chiara ispirazione antisemita correlate, in particolare, alla disciplina sui limiti di proprieta` immobiliare e dell’attivita` industriale e commerciale dei cittadini ebrei. In questo contesto, l’ideologia fascista influenzo` (e condiziono` ) in maniera rilevante l’evoluzione dell’intero sistema tributario italiano. Nessuna delle grandi riforme che erano state annunciate si concretizzo` e gli interventi che vennero realizzati ebbero, di fatto, l’unico obiettivo di sostenere le crescenti esigenze finanziarie dello Stato. Su queste basi precarie pote´ pero` avviarsi un percorso di “ricostruzione” che trovo` subito, nei lavori dell’Assemblea Costituente, un suo primo, decisivo momento di svolta. L’intera riflessione sui contenuti che la nascente Carta fondamentale avrebbe dovuto dedicare al fisco e, in particolare, la costruzione dell’art. 53, fu permeata dalla sensibilita` nel definire un sistema tributario, caratterizzato da meccanismi equi di concorso dei consociati alle spese pubbliche e da quella necessita` di uguaglianza che era stata del tutto abbandonata negli anni difficili del ventennio.
Dami, F. (2019). Il sistema tributario e le leggi antiebraiche (nel quadro della politica fiscale del fascismo). DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA, 40(6), 2334-2350.
Il sistema tributario e le leggi antiebraiche (nel quadro della politica fiscale del fascismo)
Filippo Dami
2019-01-01
Abstract
Nel r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, recante i Provvedimenti per la difesa della razza italiana, ovvero il testo normativo di riferimento con il quale l’Italia attuava la propria politica razziale, non erano presenti disposizioni di natura strettamente antisemita e, in particolare, diversamente dall’ordinamento tedesco, non era prevista una qualche forma di tassazione aggravata per i cittadini italiani di razza ebraica. Vi erano, pero` , alcune previsioni fiscali di chiara ispirazione antisemita correlate, in particolare, alla disciplina sui limiti di proprieta` immobiliare e dell’attivita` industriale e commerciale dei cittadini ebrei. In questo contesto, l’ideologia fascista influenzo` (e condiziono` ) in maniera rilevante l’evoluzione dell’intero sistema tributario italiano. Nessuna delle grandi riforme che erano state annunciate si concretizzo` e gli interventi che vennero realizzati ebbero, di fatto, l’unico obiettivo di sostenere le crescenti esigenze finanziarie dello Stato. Su queste basi precarie pote´ pero` avviarsi un percorso di “ricostruzione” che trovo` subito, nei lavori dell’Assemblea Costituente, un suo primo, decisivo momento di svolta. L’intera riflessione sui contenuti che la nascente Carta fondamentale avrebbe dovuto dedicare al fisco e, in particolare, la costruzione dell’art. 53, fu permeata dalla sensibilita` nel definire un sistema tributario, caratterizzato da meccanismi equi di concorso dei consociati alle spese pubbliche e da quella necessita` di uguaglianza che era stata del tutto abbandonata negli anni difficili del ventennio.File | Dimensione | Formato | |
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