Il commento si sofferma su due decisioni del Consiglio di Stato (sentenze 2042 e 2043 del 2019) di particolare rilievo, in quanto hanno dichiarato illegittimo il regolamento sanzionatorio IVASS, ed egualmente illegittimo l’atto amministrativo con il quale l’autorità ha cambiato la qualificazione giuridica dei fatti durante il procedimento. In primo luogo, viene analizzata l’interpretazione del Consiglio di Stato sulla qualificazione delle sanzioni amministrative “afflittive” come sostanzialmente penali, perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, ma profondamente differente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. In secondo luogo, viene affrontata la questione dell’estensione del margine di apprezzamento statale, considerato non sussistente in tema di procedimenti sanzionatori, data la legge 28 dicembre 2005 n. 262, che ha già previsto per questi procedimenti principi stringenti sul contraddittorio e sulla conoscenza degli atti. Infine, alcune considerazioni circa l’opportunità del mantenimento della giurisdizione ordinaria – con rito atipico – per le sanzioni Consob e Banca d’Italia, essendo la giurisdizione amministrativa, per varie ragioni su cui si sofferma il commento, la giurisdizione naturale per questo tipo di contenzioso.
Bindi, E., Pisaneschi, A. (2019). Il Consiglio di Stato annulla il regolamento sulle procedure sanzionatorie dell' Ivass. Quale è il razionale della giurisdizione ordinaria sulle sanzioni Consob e Banca D'Italia?. GIUSTAMM.IT(6), 1-14.
Il Consiglio di Stato annulla il regolamento sulle procedure sanzionatorie dell' Ivass. Quale è il razionale della giurisdizione ordinaria sulle sanzioni Consob e Banca D'Italia?
Bindi Elena
;Pisaneschi Andrea
2019-01-01
Abstract
Il commento si sofferma su due decisioni del Consiglio di Stato (sentenze 2042 e 2043 del 2019) di particolare rilievo, in quanto hanno dichiarato illegittimo il regolamento sanzionatorio IVASS, ed egualmente illegittimo l’atto amministrativo con il quale l’autorità ha cambiato la qualificazione giuridica dei fatti durante il procedimento. In primo luogo, viene analizzata l’interpretazione del Consiglio di Stato sulla qualificazione delle sanzioni amministrative “afflittive” come sostanzialmente penali, perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, ma profondamente differente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. In secondo luogo, viene affrontata la questione dell’estensione del margine di apprezzamento statale, considerato non sussistente in tema di procedimenti sanzionatori, data la legge 28 dicembre 2005 n. 262, che ha già previsto per questi procedimenti principi stringenti sul contraddittorio e sulla conoscenza degli atti. Infine, alcune considerazioni circa l’opportunità del mantenimento della giurisdizione ordinaria – con rito atipico – per le sanzioni Consob e Banca d’Italia, essendo la giurisdizione amministrativa, per varie ragioni su cui si sofferma il commento, la giurisdizione naturale per questo tipo di contenzioso.File | Dimensione | Formato | |
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