Il saggio ricostruisce i più recenti orientamenti della Corte costituzionale e della Corte EDU in tema di retroattività in mitius. In primo luogo, ricostruisce il fondamento costituzionale del principio della retroattività in mitius della legge penale. Dopodiché si sofferma sul primato del diritto europeo e sulle ricadute in termini di vincolatività per i giudici nazionali del principio di retroattività in mitius. Premessa che serve a dare fondamento normativo all’estensione della retroattività in mitius alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali, di cui il saggio analizza i rilevanti problemi concettuali In secondo luogo, esamina approfonditamente la sentenza n. 63 del 2019, che costituisce un netta presa di posizione sulla questione della retroattività favorevole in materia di sanzioni amministrative sostanzialmente afflittive. Il primo motivo di interesse è costituito dall’aver la Corte costituzionale ricostruito, come parametro di riferimento, un sistema di principi penalistici “integrato” da norme costituzionali, norme convenzionali, norme europee e norme internazionali. In questa ricostruzione, il principio di retroattività favorevole costituisce un principio generale dell’ordinamento sovranazionale e costituzionale, dove l’ancoraggio costituzionale all’art. 3 Cost. consente, all’ordinamento interno, la previsione di limitazioni solo allorquando ragionevolmente funzionali alla tutela di altri valori costituzionali. In terso luogo, il saggio analizza il contrasto ormai evidente tra la posizione della Corte costituzionale e la posizione della Corte di Cassazione, secondo la quale le norme costituzionali in materia penale si riferirebbero solo alle norme “formalmente” penali e non a quelle amministrative per le quali vige il principio tempus regit actum. Ma alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza in commento, il principio tempus regit actum per le sanzioni formalmente amministrative, ma sostanzialmente penali sulla base dei criteri Engel, è definitivamente venuto meno. La presa di posizione della Corte costituzionale apre tuttavia ad una serie di ulteriori questioni rispetto ad altre norme del decreto legislativo n. 72 del 2015 che non sono state oggetto di impugnazione ma che presentano le medesime problematiche, sulla quale si sofferma il commento nelle conclusioni.

Bindi, E., Pisaneschi, A. (2019). La retroattività in mitius delle sanzioni amministrative sostanzialmente afflittive tra Corte EDU, Corte di Giustizia e Corte costituzionale. FEDERALISMI.IT(22), 1-29.

La retroattività in mitius delle sanzioni amministrative sostanzialmente afflittive tra Corte EDU, Corte di Giustizia e Corte costituzionale

Bindi Elena
;
Pisaneschi Andrea
2019-01-01

Abstract

Il saggio ricostruisce i più recenti orientamenti della Corte costituzionale e della Corte EDU in tema di retroattività in mitius. In primo luogo, ricostruisce il fondamento costituzionale del principio della retroattività in mitius della legge penale. Dopodiché si sofferma sul primato del diritto europeo e sulle ricadute in termini di vincolatività per i giudici nazionali del principio di retroattività in mitius. Premessa che serve a dare fondamento normativo all’estensione della retroattività in mitius alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali, di cui il saggio analizza i rilevanti problemi concettuali In secondo luogo, esamina approfonditamente la sentenza n. 63 del 2019, che costituisce un netta presa di posizione sulla questione della retroattività favorevole in materia di sanzioni amministrative sostanzialmente afflittive. Il primo motivo di interesse è costituito dall’aver la Corte costituzionale ricostruito, come parametro di riferimento, un sistema di principi penalistici “integrato” da norme costituzionali, norme convenzionali, norme europee e norme internazionali. In questa ricostruzione, il principio di retroattività favorevole costituisce un principio generale dell’ordinamento sovranazionale e costituzionale, dove l’ancoraggio costituzionale all’art. 3 Cost. consente, all’ordinamento interno, la previsione di limitazioni solo allorquando ragionevolmente funzionali alla tutela di altri valori costituzionali. In terso luogo, il saggio analizza il contrasto ormai evidente tra la posizione della Corte costituzionale e la posizione della Corte di Cassazione, secondo la quale le norme costituzionali in materia penale si riferirebbero solo alle norme “formalmente” penali e non a quelle amministrative per le quali vige il principio tempus regit actum. Ma alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza in commento, il principio tempus regit actum per le sanzioni formalmente amministrative, ma sostanzialmente penali sulla base dei criteri Engel, è definitivamente venuto meno. La presa di posizione della Corte costituzionale apre tuttavia ad una serie di ulteriori questioni rispetto ad altre norme del decreto legislativo n. 72 del 2015 che non sono state oggetto di impugnazione ma che presentano le medesime problematiche, sulla quale si sofferma il commento nelle conclusioni.
2019
Bindi, E., Pisaneschi, A. (2019). La retroattività in mitius delle sanzioni amministrative sostanzialmente afflittive tra Corte EDU, Corte di Giustizia e Corte costituzionale. FEDERALISMI.IT(22), 1-29.
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Descrizione: Articolo principale in tema di estensione della retroattività in mitius alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/1091808