Il saggio affronta lo studio delle differenze tra la garanzia per vizi nella compravendita e la garanzia per vizi nell’appalto. Nel contratto di appalto la consegna di un’opera difettosa rappresenta un inadempimento contrattuale dell’appaltatore derivante dalla violazione dell’obbligazione di eseguire a regola d’arte l’opera promessa e dunque di eseguirla senza vizi e difformità. Nella compravendita, invece, il trasferimento di una cosa viziata non costituisce inadempimento contrattuale perché non è configurabile a carico del venditore un’obbligazione di trasferire la cosa senza vizi. Tuttavia, i rimedi sinallagmatici disciplinati dall’art. 1668 c.c. (risoluzione, esatto adempimento e riduzione del prezzo) presuppongono la mera esistenza materiale del vizio e non anche la sua imputabilità all’appaltatore. L’inadempimento dell’appaltatore trova invece specifica sanzione nel risarcimento del danno. Da ciò si giunge alla conclusione che il rimedio risarcitorio, nonostante la sua collocazione topografica (art. 1668, 1° comma), si ponga al di fuori della disciplina e del sistema della garanzia per i vizi essendone diversi i presupposti (imputabilità del vizio in luogo della sua mera esistenza materiale) e finalità (di riparazione anziché di salvaguardia dell’equilibrio delle prestazioni), con conseguente applicabilità del termine prescrizionale decennale.
Brandani, S. (2015). La natura dei rimedi della garanzia per difformità e vizi nell'appalto. VITA NOTARILE ESPERIENZE GIURIDICHE(3), 1497-1513.
La natura dei rimedi della garanzia per difformità e vizi nell'appalto
Brandani Silvia
2015-01-01
Abstract
Il saggio affronta lo studio delle differenze tra la garanzia per vizi nella compravendita e la garanzia per vizi nell’appalto. Nel contratto di appalto la consegna di un’opera difettosa rappresenta un inadempimento contrattuale dell’appaltatore derivante dalla violazione dell’obbligazione di eseguire a regola d’arte l’opera promessa e dunque di eseguirla senza vizi e difformità. Nella compravendita, invece, il trasferimento di una cosa viziata non costituisce inadempimento contrattuale perché non è configurabile a carico del venditore un’obbligazione di trasferire la cosa senza vizi. Tuttavia, i rimedi sinallagmatici disciplinati dall’art. 1668 c.c. (risoluzione, esatto adempimento e riduzione del prezzo) presuppongono la mera esistenza materiale del vizio e non anche la sua imputabilità all’appaltatore. L’inadempimento dell’appaltatore trova invece specifica sanzione nel risarcimento del danno. Da ciò si giunge alla conclusione che il rimedio risarcitorio, nonostante la sua collocazione topografica (art. 1668, 1° comma), si ponga al di fuori della disciplina e del sistema della garanzia per i vizi essendone diversi i presupposti (imputabilità del vizio in luogo della sua mera esistenza materiale) e finalità (di riparazione anziché di salvaguardia dell’equilibrio delle prestazioni), con conseguente applicabilità del termine prescrizionale decennale.File | Dimensione | Formato | |
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