Il saggio cerca di indagare le ragioni della deludente applicazione del rent to buy ad oltre quattro anni dall'entrata in vigore dell’art. 23 del d. l. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca – Italia), convertito in l. 11 novembre 2014 n. 164 Per l'autore le ragioni sono molteplici e legate alla frettolosità con la quale il legislatore è intervenuto a disciplinare il rent to buy, mosso dall’esigenza di assicurare all’operazione la trascrivibilità per un periodo di tempo superiore al termine triennale previsto dal comma terzo dell’art. 2645 c.c., non funzionale all’assetto di interessi sottostante le fattispecie di rent to buy. Anzitutto l’onerosità complessiva dell’operazione a carico del concessionario: se la finalità principale era quella di ovviare alle difficoltà che alcuni soggetti incontrano a causa del finanziamento solo parziale da parte delle banche, il raggiungimento di tale finalità viene senz’altro inibito dall’onerosità delle rate. Ma i profili di ambiguità della disciplina normativa sono davvero tanti, alcuni dei quali particolarmente gravi perché vanno direttamente a condizionare l’operatività del nuovo strumento, rendendo incerto il suo ambito di applicazione ed imprevedibili le conseguenze della sua utilizzazione.

Brandani, S. (2019). Il «rent to buy» ad oltre quattro anni dall’entrata in vigore dell’art. 23 del d.l. 12 settembre 2014 n. 133. Analisi delle possibili ragioni della deludente applicazione. OSSERVATORIO DEL DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE(1), 47-65 [10.4478/94282].

Il «rent to buy» ad oltre quattro anni dall’entrata in vigore dell’art. 23 del d.l. 12 settembre 2014 n. 133. Analisi delle possibili ragioni della deludente applicazione

Brandani Silvia
2019-01-01

Abstract

Il saggio cerca di indagare le ragioni della deludente applicazione del rent to buy ad oltre quattro anni dall'entrata in vigore dell’art. 23 del d. l. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca – Italia), convertito in l. 11 novembre 2014 n. 164 Per l'autore le ragioni sono molteplici e legate alla frettolosità con la quale il legislatore è intervenuto a disciplinare il rent to buy, mosso dall’esigenza di assicurare all’operazione la trascrivibilità per un periodo di tempo superiore al termine triennale previsto dal comma terzo dell’art. 2645 c.c., non funzionale all’assetto di interessi sottostante le fattispecie di rent to buy. Anzitutto l’onerosità complessiva dell’operazione a carico del concessionario: se la finalità principale era quella di ovviare alle difficoltà che alcuni soggetti incontrano a causa del finanziamento solo parziale da parte delle banche, il raggiungimento di tale finalità viene senz’altro inibito dall’onerosità delle rate. Ma i profili di ambiguità della disciplina normativa sono davvero tanti, alcuni dei quali particolarmente gravi perché vanno direttamente a condizionare l’operatività del nuovo strumento, rendendo incerto il suo ambito di applicazione ed imprevedibili le conseguenze della sua utilizzazione.
2019
Brandani, S. (2019). Il «rent to buy» ad oltre quattro anni dall’entrata in vigore dell’art. 23 del d.l. 12 settembre 2014 n. 133. Analisi delle possibili ragioni della deludente applicazione. OSSERVATORIO DEL DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE(1), 47-65 [10.4478/94282].
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/1087635