Tra le «false idee di utilità» Beccaria annoverava «le leggi che proibiscono di portare armi» e quelle «non prevenitrici ma paurose dei delitti». Con la forza dei classici questa pagina scolpisce il circuito tra autodifesa, paura, politica del diritto penale come tratto essenziale della modernità; pone il tema della polarità tra la dimensione pubblica dello ius puniendi dello Stato – vocato a rassicurare le hobbesiane paure reciproche – e jheringhiana lotta privata dei cittadini per difendere la vita e i beni, strettamente intrecciati. Tra Otto e Novecento lo scontro in campo aperto, il duello, lasciava il posto all’intrusione clandestina nella sfera privata; la legittima difesa aveva un senso nel bisogno di un ‘sentirsi sicuri’, soggettivo e collettivo; pertanto l’istituto era costruito dai legislatori con criteri meno rigorosi e proporzionati rispetto al punire pubblico. In ogni sistema giuridico l’eccesso di autotutela trovava però limiti nel Crime of Self Defence; Pellegrino Rossi coglieva la percezione dell’Europa liberale, il «diritto di difesa, legittimo nel suo principio», ha un quid di «quasi brutale nella sua attuazione».
Colao, F. (2019). Paura e legittima difesa. Questioni di "moderame" tra Otto e Novecento. QUADERNO DI STORIA DEL PENALE E DELLA GIUSTIZIA(1), 129-145.
Paura e legittima difesa. Questioni di "moderame" tra Otto e Novecento
Floriana Colao
2019-01-01
Abstract
Tra le «false idee di utilità» Beccaria annoverava «le leggi che proibiscono di portare armi» e quelle «non prevenitrici ma paurose dei delitti». Con la forza dei classici questa pagina scolpisce il circuito tra autodifesa, paura, politica del diritto penale come tratto essenziale della modernità; pone il tema della polarità tra la dimensione pubblica dello ius puniendi dello Stato – vocato a rassicurare le hobbesiane paure reciproche – e jheringhiana lotta privata dei cittadini per difendere la vita e i beni, strettamente intrecciati. Tra Otto e Novecento lo scontro in campo aperto, il duello, lasciava il posto all’intrusione clandestina nella sfera privata; la legittima difesa aveva un senso nel bisogno di un ‘sentirsi sicuri’, soggettivo e collettivo; pertanto l’istituto era costruito dai legislatori con criteri meno rigorosi e proporzionati rispetto al punire pubblico. In ogni sistema giuridico l’eccesso di autotutela trovava però limiti nel Crime of Self Defence; Pellegrino Rossi coglieva la percezione dell’Europa liberale, il «diritto di difesa, legittimo nel suo principio», ha un quid di «quasi brutale nella sua attuazione».File | Dimensione | Formato | |
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