L’articolo affronta il tema dell’obiezione di coscienza nel servizio di interruzione volontaria della gravidanza, verificandone i limiti e le condizioni di esercizio. In particolare, l’analisi muove dal problema dell’eccessivo aumento del numero di obiettori di coscienza che può determinare un disservizio nell’erogazione di prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria. La tesi che si propone è che le amministrazioni sanitarie siano obbligate, in base a specifiche fonti nazionali e sovranazionali, a regolare in via organizzativa l’esercizio dell’obiezione di coscienza da parte del proprio personale affinché non sia pregiudicata la corretta erogazione delle prestazioni a cui le utenti hanno diritto. E non può escludersi che la mancata attuazione di tale obbligo organizzativo possa assumere rilievo anche penale, qualora si risolva nell’interruzione o nel turbamento del pubblico servizio.
Vettori, N., Abu Awwad, V. (2018). Servizi di interruzione volontaria della gravidanza: obblighi dell’amministrazione sanitaria e possibili profili di responsabilità penale. RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO(1), 9-33.
Servizi di interruzione volontaria della gravidanza: obblighi dell’amministrazione sanitaria e possibili profili di responsabilità penale
Vettori Nicoletta
Writing – Original Draft Preparation
;
2018-01-01
Abstract
L’articolo affronta il tema dell’obiezione di coscienza nel servizio di interruzione volontaria della gravidanza, verificandone i limiti e le condizioni di esercizio. In particolare, l’analisi muove dal problema dell’eccessivo aumento del numero di obiettori di coscienza che può determinare un disservizio nell’erogazione di prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria. La tesi che si propone è che le amministrazioni sanitarie siano obbligate, in base a specifiche fonti nazionali e sovranazionali, a regolare in via organizzativa l’esercizio dell’obiezione di coscienza da parte del proprio personale affinché non sia pregiudicata la corretta erogazione delle prestazioni a cui le utenti hanno diritto. E non può escludersi che la mancata attuazione di tale obbligo organizzativo possa assumere rilievo anche penale, qualora si risolva nell’interruzione o nel turbamento del pubblico servizio.File | Dimensione | Formato | |
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