Una fattispecie, alquanto problematica, prospettata nella Crestomazia di casi giuridici in uso accademico di Emanuele Gianturco, offre l’occasione per alcune rimeditazioni non solo su quest’opera, ma su un’intera stagione della (romanistica-)civilistica italiana. Attenzione alla dimensione casistica e recupero di metodologie e tecniche romane e medievali, transizione dal modello esegetico a stili di lavoro più vicini alla scienza giuridica tedesca, innovazione e al contempo aderenza a una tradizione spiccatamente italiana, e napoletana in particolare (coi suoi centri d’insegnamento privato, la sua continuità fra attività scientifica e didattica da un lato e impegno forense e politico dall’altro, la persistente incidenza dell’eredità vichiana): questo e molto altro affiora sullo sfondo di un caso già prospettato da Polignani e poi incluso nell’opera che Gianturco, sulla falsariga di una raccolta jheringhiana, pubblicava nel 1884. L’esame del frammento del Digesto – di interpretazione assai discussa – indicato quale unico riferimento normativo per la soluzione di quella quaestio, e l’analisi del ruolo che il principio ad esso sotteso era chiamato a svolgere, consentono poi di gettare qualche luce sull’articolato rapporto (non solo ‘Aktualisierung’ di istituti e regimi) che si veniva instaurando tra le fonti giuridiche antiche e la romanistica-civilistica ‘nazionale’ al lavoro in quei decenni: in un itinerario che, oltre a Gianturco, coinvolge Savarese e Capuano sino a Polignani e De Crescenzio (ma anche, appena più defilati, Serafini e Scialoja).
Stolfi, E. (2008). Quaestiones iuris. Casistica e insegnamento giuridico in romanisti e civilisti napoletani di fine Ottocento. TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO, 1, 1-61estratto.
Quaestiones iuris. Casistica e insegnamento giuridico in romanisti e civilisti napoletani di fine Ottocento
STOLFI, EMANUELE
2008-01-01
Abstract
Una fattispecie, alquanto problematica, prospettata nella Crestomazia di casi giuridici in uso accademico di Emanuele Gianturco, offre l’occasione per alcune rimeditazioni non solo su quest’opera, ma su un’intera stagione della (romanistica-)civilistica italiana. Attenzione alla dimensione casistica e recupero di metodologie e tecniche romane e medievali, transizione dal modello esegetico a stili di lavoro più vicini alla scienza giuridica tedesca, innovazione e al contempo aderenza a una tradizione spiccatamente italiana, e napoletana in particolare (coi suoi centri d’insegnamento privato, la sua continuità fra attività scientifica e didattica da un lato e impegno forense e politico dall’altro, la persistente incidenza dell’eredità vichiana): questo e molto altro affiora sullo sfondo di un caso già prospettato da Polignani e poi incluso nell’opera che Gianturco, sulla falsariga di una raccolta jheringhiana, pubblicava nel 1884. L’esame del frammento del Digesto – di interpretazione assai discussa – indicato quale unico riferimento normativo per la soluzione di quella quaestio, e l’analisi del ruolo che il principio ad esso sotteso era chiamato a svolgere, consentono poi di gettare qualche luce sull’articolato rapporto (non solo ‘Aktualisierung’ di istituti e regimi) che si veniva instaurando tra le fonti giuridiche antiche e la romanistica-civilistica ‘nazionale’ al lavoro in quei decenni: in un itinerario che, oltre a Gianturco, coinvolge Savarese e Capuano sino a Polignani e De Crescenzio (ma anche, appena più defilati, Serafini e Scialoja).File | Dimensione | Formato | |
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