La nuova regolamentazione delle “convivenze di fatto” (l. n. 76/2016) contiene, nei suoi penetrali, previsioni che attengono alla sfera personale e che sembrano preludere al varo di discipline d’indole generale, capaci di proiettarsi ben al di là del perimetro (pur vasto) che circoscrive il fenomeno delle coppie conviventi more uxorio. E ciò dicasi, in specie, per la disposizione secondo la quale «In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza [...], secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere [...] previste per i coniugi e i familiari» (art. 1, comma 39°); ma anche, e soprattutto, quella secondo cui «Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati [...] in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute» (art. 1, comma 40°). Alla disamina degli enunciati normativi appena riportati è primariamente indirizzata l’indagine che qui si offre al lettore. Segue, a mo’ di chiusa, la segnalazione degli effetti abrogativi che conseguirebbero all’eventuale approvazione del disegno di legge «in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento».
Navone, G. (2017). Poteri assistenziali del convivente di fatto in caso di malattia o ricovero del partner. JUS CIVILE(6), 553-567.
Poteri assistenziali del convivente di fatto in caso di malattia o ricovero del partner
Navone, Gianluca
2017-01-01
Abstract
La nuova regolamentazione delle “convivenze di fatto” (l. n. 76/2016) contiene, nei suoi penetrali, previsioni che attengono alla sfera personale e che sembrano preludere al varo di discipline d’indole generale, capaci di proiettarsi ben al di là del perimetro (pur vasto) che circoscrive il fenomeno delle coppie conviventi more uxorio. E ciò dicasi, in specie, per la disposizione secondo la quale «In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza [...], secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere [...] previste per i coniugi e i familiari» (art. 1, comma 39°); ma anche, e soprattutto, quella secondo cui «Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati [...] in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute» (art. 1, comma 40°). Alla disamina degli enunciati normativi appena riportati è primariamente indirizzata l’indagine che qui si offre al lettore. Segue, a mo’ di chiusa, la segnalazione degli effetti abrogativi che conseguirebbero all’eventuale approvazione del disegno di legge «in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento».File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/11365/1027814