Lo scritto intende esaminare le novità legate alla delimitazione della competenza giurisdizionale nella materia successoria contenute nel regolamento n. (UE) 650/2012. L’armonizzazione delle norme sulla competenza in questo settore comporta il superamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri vincolati dal regolamento (tutti ad eccezione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda) e si applica alle successioni mortis causa di carattere transfrontaliero aperte a partire dal 17 agosto 2015. Sebbene l’uniformazione delle norme sulla competenza giurisdizionale operata dal regolamento (UE) n. 650/2012 miri, in generale, a superare gli inconvenienti legati alle divergenze normative esistenti tra Stati membri, a ben vedere, tale obiettivo pare raggiunto solo in parte: la disciplina uniforme presenta, infatti, alcuni limiti. Un primo riguarda la stessa individuazione della nozione di «organo giurisdizionale» rilevante ai fini delle norme sulla competenza del regolamento, in ragione delle normative sostanziali applicabili degli Stati membri (lex successionis). Nell’ambito del regolamento (UE) n. 650/2012 l’attribuzione del potere di ius dicere dipenderà, in linea generale, dall’ultima residenza abituale del de cuius (art. 4). Tuttavia, malgrado il generale intento del regolamento di favorire la certezza del diritto nell’Unione europea, attraverso l’elaborazione di un sistema fondato su un titolo generale di giurisdizione, lo strumento contiene numerosi fori derogatori, variamente ispirati, che minano, di fatto, la prevedibilità delle soluzioni. Oltre alle incertezze legate alla determinazione della nozione di residenza abituale, ulteriori difficoltà possono derivare dalla facoltà di trasferire la competenza in favore del giudice più adatto a conoscere la fattispecie (art. 5). La valoriz- zazione della volontà delle parti potrebbe contrastare questo rischio favorendo la coincidenza tra jus e forum; essa risulta, tuttavia, asimmetrica rispetto all’autonomia privata rilevante sul piano della legge applicabile, atteso che la scelta del foro competente è concessa alle sole «parti interessate» della contro- versia successoria ed è, invece, preclusa al testatore. L’esistenza di alcuni fori (foro sussidiario e forum necessitatis), operanti rispetto a talune particolari situazioni successorie che risultino collegate con Stati terzi ma anche con Stati membri, comporterà inoltre un’applicazione extraterritoriale delle nuove norme sulla competenza giurisdizionale le cui potenzialità negative potrebbero essere neutralizzate soltanto dalla prudenza applicativa dell’operatore giuridico. Questo rinnovato assetto normativo si riflette sulla potenziale insorgenza di giudizi paralleli in senso all’Unione europea e, quindi, sull’esigenza di favorire un efficace coordinamento tra le autorità nazionali competenti (giurisdizionali e non).

Feraci, O. (2013). La nuova disciplina europea della competenza giurisdizionale in materia di successioni mortis causa. CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL, 5(2), 291-314.

La nuova disciplina europea della competenza giurisdizionale in materia di successioni mortis causa

FERACI, ORNELLA
2013-01-01

Abstract

Lo scritto intende esaminare le novità legate alla delimitazione della competenza giurisdizionale nella materia successoria contenute nel regolamento n. (UE) 650/2012. L’armonizzazione delle norme sulla competenza in questo settore comporta il superamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri vincolati dal regolamento (tutti ad eccezione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda) e si applica alle successioni mortis causa di carattere transfrontaliero aperte a partire dal 17 agosto 2015. Sebbene l’uniformazione delle norme sulla competenza giurisdizionale operata dal regolamento (UE) n. 650/2012 miri, in generale, a superare gli inconvenienti legati alle divergenze normative esistenti tra Stati membri, a ben vedere, tale obiettivo pare raggiunto solo in parte: la disciplina uniforme presenta, infatti, alcuni limiti. Un primo riguarda la stessa individuazione della nozione di «organo giurisdizionale» rilevante ai fini delle norme sulla competenza del regolamento, in ragione delle normative sostanziali applicabili degli Stati membri (lex successionis). Nell’ambito del regolamento (UE) n. 650/2012 l’attribuzione del potere di ius dicere dipenderà, in linea generale, dall’ultima residenza abituale del de cuius (art. 4). Tuttavia, malgrado il generale intento del regolamento di favorire la certezza del diritto nell’Unione europea, attraverso l’elaborazione di un sistema fondato su un titolo generale di giurisdizione, lo strumento contiene numerosi fori derogatori, variamente ispirati, che minano, di fatto, la prevedibilità delle soluzioni. Oltre alle incertezze legate alla determinazione della nozione di residenza abituale, ulteriori difficoltà possono derivare dalla facoltà di trasferire la competenza in favore del giudice più adatto a conoscere la fattispecie (art. 5). La valoriz- zazione della volontà delle parti potrebbe contrastare questo rischio favorendo la coincidenza tra jus e forum; essa risulta, tuttavia, asimmetrica rispetto all’autonomia privata rilevante sul piano della legge applicabile, atteso che la scelta del foro competente è concessa alle sole «parti interessate» della contro- versia successoria ed è, invece, preclusa al testatore. L’esistenza di alcuni fori (foro sussidiario e forum necessitatis), operanti rispetto a talune particolari situazioni successorie che risultino collegate con Stati terzi ma anche con Stati membri, comporterà inoltre un’applicazione extraterritoriale delle nuove norme sulla competenza giurisdizionale le cui potenzialità negative potrebbero essere neutralizzate soltanto dalla prudenza applicativa dell’operatore giuridico. Questo rinnovato assetto normativo si riflette sulla potenziale insorgenza di giudizi paralleli in senso all’Unione europea e, quindi, sull’esigenza di favorire un efficace coordinamento tra le autorità nazionali competenti (giurisdizionali e non).
2013
Feraci, O. (2013). La nuova disciplina europea della competenza giurisdizionale in materia di successioni mortis causa. CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL, 5(2), 291-314.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/1025483