La Corte di cassazione riconosce l’esistenza di un nesso di stretta pregiudizialità tra l’accertamento dell’imposta dovuta da parte del contribuente e la contestazione dell’illecito, cui consegua l’irrogazione del-la relativa sanzione, in tutti i casi in cui la condotta punibile sia strumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria. Questo comporta, secondo i giudici di legittimità, che la presentazione da parte del contribuente della istanza di accertamento con adesione determina la sospensione di 90 giorni del ter-mine di decadenza per l’impugnazione, tanto relativamente all’atto impositivo, quanto, per quello di conte-stazione dell’illecito. Questa conclusione, assolutamente condivisibile e coerente sul piano sistematico, viene ritenuta corretta anche nell’ipotesi, di dissociata emissione e notifica di tali atti. L’attuale previsione normativa, rendendo unitari i provvedimenti, se, da un lato, conferma la correttezza della decisione, dall’altro, elimina i problemi che, sul piano pratico, determinava il riconoscimento della facoltà per gli Uffici finanziari di emissione di un atto di accertamento o di rettifica separato dal collegato atto di irrogazione del-la misura punitiva.
Dami, F. (2016). Il nesso di pregiudizialità tra accertamento del tributo ed irrogazione della relativa sanzione. GT(2/2016), 145-148.
Il nesso di pregiudizialità tra accertamento del tributo ed irrogazione della relativa sanzione
Filippo Dami
2016-01-01
Abstract
La Corte di cassazione riconosce l’esistenza di un nesso di stretta pregiudizialità tra l’accertamento dell’imposta dovuta da parte del contribuente e la contestazione dell’illecito, cui consegua l’irrogazione del-la relativa sanzione, in tutti i casi in cui la condotta punibile sia strumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria. Questo comporta, secondo i giudici di legittimità, che la presentazione da parte del contribuente della istanza di accertamento con adesione determina la sospensione di 90 giorni del ter-mine di decadenza per l’impugnazione, tanto relativamente all’atto impositivo, quanto, per quello di conte-stazione dell’illecito. Questa conclusione, assolutamente condivisibile e coerente sul piano sistematico, viene ritenuta corretta anche nell’ipotesi, di dissociata emissione e notifica di tali atti. L’attuale previsione normativa, rendendo unitari i provvedimenti, se, da un lato, conferma la correttezza della decisione, dall’altro, elimina i problemi che, sul piano pratico, determinava il riconoscimento della facoltà per gli Uffici finanziari di emissione di un atto di accertamento o di rettifica separato dal collegato atto di irrogazione del-la misura punitiva.File | Dimensione | Formato | |
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