Nel regime della liquidazione IVA “di gruppo” il ruolo di controllante può essere assunto anche da parte di una società di persone. Lo conferma, non solo il chiaro dato testuale normativo, ma anche la considerazio-ne che, una diversa soluzione, oltre che incoerente sul piano sistematico, non sarebbe giustificabile in quanto escluderebbe dalla possibilità di beneficiare dei vantaggi sottesi a simile meccanismo taluni soggetti che pur presentano, a tal fine, assetti, non solo sostanziali, ma anche organizzativo-gestionali coerenti con quelli delle società di capitali, cui pacificamente la norma fa riferimento. Questa condivisibile conclusione, raggiunta dalle Sezioni Unite, conferma le difficoltà che ancora permangono nella valutazione di come i gruppi di impresa assumono rilevanza anche ai fini impositivi, specie per quanto riguarda la loro individua-zione sul piano soggettivo. In una prospettiva generale, tali difficoltà possono essere superate considerando che il “diritto tributario dei gruppi” va inteso come la disciplina degli effetti (fiscali) che si producono sulle società qualificabili (di volta in volta da parte del legislatore) “di gruppo” e non come sistema di norme che coinvolge necessariamente e uniformemente un nuovo soggetto di diritto.
Dami, F. (2016). E' gruppo ai fini IVA anche quello del quale fanno parte società di persone. GT.
E' gruppo ai fini IVA anche quello del quale fanno parte società di persone
Filippo Dami
2016-01-01
Abstract
Nel regime della liquidazione IVA “di gruppo” il ruolo di controllante può essere assunto anche da parte di una società di persone. Lo conferma, non solo il chiaro dato testuale normativo, ma anche la considerazio-ne che, una diversa soluzione, oltre che incoerente sul piano sistematico, non sarebbe giustificabile in quanto escluderebbe dalla possibilità di beneficiare dei vantaggi sottesi a simile meccanismo taluni soggetti che pur presentano, a tal fine, assetti, non solo sostanziali, ma anche organizzativo-gestionali coerenti con quelli delle società di capitali, cui pacificamente la norma fa riferimento. Questa condivisibile conclusione, raggiunta dalle Sezioni Unite, conferma le difficoltà che ancora permangono nella valutazione di come i gruppi di impresa assumono rilevanza anche ai fini impositivi, specie per quanto riguarda la loro individua-zione sul piano soggettivo. In una prospettiva generale, tali difficoltà possono essere superate considerando che il “diritto tributario dei gruppi” va inteso come la disciplina degli effetti (fiscali) che si producono sulle società qualificabili (di volta in volta da parte del legislatore) “di gruppo” e non come sistema di norme che coinvolge necessariamente e uniformemente un nuovo soggetto di diritto.File | Dimensione | Formato | |
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