La Corte di cassazione, con sentenza n. 15175/2016, torna a ribadire un proprio orientamento consolidato, affermando che la cessione di beni strumentali che si rivelino idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio dell’impresa deve riqualificarsi ai fini impositivi come una cessione di azienda. Questa conclusione viene raggiunta sullo sfondo di una ricostruzione sistematica che conferma come, ai fini dell’applicazione dell’imposizione indiretta, debba attribuirsi rilievo preminente alla causa reale ed alla effettiva regolamentazione degli interessi realmente perseguita dai contraenti con il loro assetto negoziale, del quale quindi ed in ultima analisi vanno sempre apprezzati i reali effetti giuridici. Se ne trae la conferma nel fatto che l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 non ha nulla a che vedere né con l’elusione, né con l’abuso del diritto. Resta, semmai da domandarsi, come possano superarsi le difficoltà di apprezzamento di una fattispecie tanto complessa ed articolata come la cessione d’azienda. In questa prospettiva, mancando (ancora?) l’affermazione di un generalizzato principio del contraddittorio preventivo, l’unica forma di efficiente compliance che il contribuente dovrà attentamente valutare è quella sottesa alla presentazione del c.d. interpello qualificatorio previsto dal “nuovo” art. 11 della Legge n. 212/2000.
Dami, F. (2017). La riqualificazione degli assetti negoziali nella prospettiva dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986. GT(1), 72-75.
La riqualificazione degli assetti negoziali nella prospettiva dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986
Dami, Filippo
2017-01-01
Abstract
La Corte di cassazione, con sentenza n. 15175/2016, torna a ribadire un proprio orientamento consolidato, affermando che la cessione di beni strumentali che si rivelino idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio dell’impresa deve riqualificarsi ai fini impositivi come una cessione di azienda. Questa conclusione viene raggiunta sullo sfondo di una ricostruzione sistematica che conferma come, ai fini dell’applicazione dell’imposizione indiretta, debba attribuirsi rilievo preminente alla causa reale ed alla effettiva regolamentazione degli interessi realmente perseguita dai contraenti con il loro assetto negoziale, del quale quindi ed in ultima analisi vanno sempre apprezzati i reali effetti giuridici. Se ne trae la conferma nel fatto che l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 non ha nulla a che vedere né con l’elusione, né con l’abuso del diritto. Resta, semmai da domandarsi, come possano superarsi le difficoltà di apprezzamento di una fattispecie tanto complessa ed articolata come la cessione d’azienda. In questa prospettiva, mancando (ancora?) l’affermazione di un generalizzato principio del contraddittorio preventivo, l’unica forma di efficiente compliance che il contribuente dovrà attentamente valutare è quella sottesa alla presentazione del c.d. interpello qualificatorio previsto dal “nuovo” art. 11 della Legge n. 212/2000.File | Dimensione | Formato | |
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