Il Tribunale di Belluno, nella sentenza resa il 7 giugno 2016, ha affermato la responsabilità della casa di riposo per la morte di un anziano ivi ospitato che, nel tentativo di uscire dall’edificio, era rovinosamente precipitato per le scale. La pronuncia offre lo spunto per passare in rassegna la casistica riguardante le tragedie che colpiscono le persone non autosufficienti, o che comunque si trovano in una situazione di disagio psichico, durante la loro permanenza presso un ospedale, un’altra struttura sanitaria o una casa di riposo. Dall’analisi delle decisioni giurisprudenziali emerge come i gestori di tali strutture siano tenuti a sorvegliare in modo adeguato le persone in condizioni di debolezza, al fine di prevenire che costoro possano causare danni a terzi o subire essi stessi pregiudizi. L’inosservanza degli obblighi di vigilanza è foriera di responsabilità contrattuale, con l’applicazione del connesso regime probatorio.
Palmieri, A. (2017). Tragico incidente nella casa di riposo: ne risponde il gestore. IL QUOTIDIANO GIURIDICO(11 gennaio 2017), 2-3.
Tragico incidente nella casa di riposo: ne risponde il gestore
PALMIERI, ALESSANDRO
2017-01-01
Abstract
Il Tribunale di Belluno, nella sentenza resa il 7 giugno 2016, ha affermato la responsabilità della casa di riposo per la morte di un anziano ivi ospitato che, nel tentativo di uscire dall’edificio, era rovinosamente precipitato per le scale. La pronuncia offre lo spunto per passare in rassegna la casistica riguardante le tragedie che colpiscono le persone non autosufficienti, o che comunque si trovano in una situazione di disagio psichico, durante la loro permanenza presso un ospedale, un’altra struttura sanitaria o una casa di riposo. Dall’analisi delle decisioni giurisprudenziali emerge come i gestori di tali strutture siano tenuti a sorvegliare in modo adeguato le persone in condizioni di debolezza, al fine di prevenire che costoro possano causare danni a terzi o subire essi stessi pregiudizi. L’inosservanza degli obblighi di vigilanza è foriera di responsabilità contrattuale, con l’applicazione del connesso regime probatorio.File | Dimensione | Formato | |
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