Il Tribunale di Verona, nella pronuncia decisa il 7 luglio 2016 e depositata il 10 novembre 2016, si è confrontato con il regime sanzionatorio del falso in scrittura privata, una tra le figure di illeciti civili tipizzati, che si sono avvicendate, con alcuni ritocchi nella descrizione delle fattispecie rilevanti, alle omologhe ipotesi criminose oggetto di depenalizzazione. La sentenza in esame, nel mentre ritiene che in linea di principio la commissione di uno degli illeciti aquiliani assoggettati a sanzione civile pecuniaria esponga il suo autore all’obbligo di ristorare il danno non patrimoniale conseguente alla condotta posta in essere, esclude nel caso specifico il concretizzarsi di un siffatto pregiudizio, l’unico di cui era stato invocato il ristoro. Il rigetto della domanda risarcitoria impedisce, nonostante l’avvenuto accertamento della falsificazione dei documenti e del loro utilizzo, di applicare la sanzione pecuniaria.
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Titolo: | Falso in scrittura privata: senza danno non scatta la sanzione civile pecuniaria |
Autori: | |
Rivista: | IL QUOTIDIANO GIURIDICO |
Citazione: | Palmieri, A. (2016). Falso in scrittura privata: senza danno non scatta la sanzione civile pecuniaria. IL QUOTIDIANO GIURIDICO(13 dicembre 2016), 2-3. |
Anno: | 2016 |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
http://hdl.handle.net/11365/1003469