La disciplina comunitaria sullo scambio di informazioni evidenzia una preoccupante lacuna per ciò che concerne il riconoscimento di specifici diritti in capo ai contribuenti, la cui effettiva tutela è possibile soltanto attraverso un rinvio alla normativa interna dei singoli Stati coinvolti, in un quadro di assoluto instabilità e disomogeneità. Il problema si pone, in particolare, nei casi in cui le autorità fiscali utilizzino i canali ufficiali della cooperazione amministrativa per trasmettere alle amministrazioni finanziarie di altri Stati informazioni acquisite in modo illecito. Nelle ordinanze in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto pienamente utilizzabili ai fini dell'accertamento le informazioni contenute della c.d. "lista Falciani", in quanto, pur essendo state acquisite originariamente in modo illecito, sono state trasmesse dall'autorità fiscale francese all'amministrazione finanziaria italiana attraverso il canale ufficiale dello scambio di informazioni. Si tratta di un orientamento che suscita forti perplessità, in quanto, anche in assenza di disposizioni specifiche in tema di inutilizzabilità della prova illecita, si deve rimarcare come l'amministrazione finanziaria sia sempre vincolata al necessario rispetto dei diritti fondamentali del contribuente, nonché, più in generale, dei principi di legalità, imparzialità e buona fede. Principi rispetto ai quali l'acquisizione diretta, così come l'utilizzo di prove illecitamente acquisite, non possono che porsi in insanabile contrasto.

Marinello, A. (2015). "Lista Falciani": prove illegittime, scambio di informazioni e garanzie costituzionali. DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE, 12(4), 1317-1336.

"Lista Falciani": prove illegittime, scambio di informazioni e garanzie costituzionali

MARINELLO, ANTONIO
2015-01-01

Abstract

La disciplina comunitaria sullo scambio di informazioni evidenzia una preoccupante lacuna per ciò che concerne il riconoscimento di specifici diritti in capo ai contribuenti, la cui effettiva tutela è possibile soltanto attraverso un rinvio alla normativa interna dei singoli Stati coinvolti, in un quadro di assoluto instabilità e disomogeneità. Il problema si pone, in particolare, nei casi in cui le autorità fiscali utilizzino i canali ufficiali della cooperazione amministrativa per trasmettere alle amministrazioni finanziarie di altri Stati informazioni acquisite in modo illecito. Nelle ordinanze in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto pienamente utilizzabili ai fini dell'accertamento le informazioni contenute della c.d. "lista Falciani", in quanto, pur essendo state acquisite originariamente in modo illecito, sono state trasmesse dall'autorità fiscale francese all'amministrazione finanziaria italiana attraverso il canale ufficiale dello scambio di informazioni. Si tratta di un orientamento che suscita forti perplessità, in quanto, anche in assenza di disposizioni specifiche in tema di inutilizzabilità della prova illecita, si deve rimarcare come l'amministrazione finanziaria sia sempre vincolata al necessario rispetto dei diritti fondamentali del contribuente, nonché, più in generale, dei principi di legalità, imparzialità e buona fede. Principi rispetto ai quali l'acquisizione diretta, così come l'utilizzo di prove illecitamente acquisite, non possono che porsi in insanabile contrasto.
2015
Marinello, A. (2015). "Lista Falciani": prove illegittime, scambio di informazioni e garanzie costituzionali. DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE, 12(4), 1317-1336.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/983545