L’art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), che ha esteso, con efficacia retroattiva, il privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti erariali derivanti dall’Ires e dalle sanzioni dovute sulla base delle disposizioni in materia di imposte dirette è costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU.
Marinello, A. (2014). Incostituzionale l'applicazione retroattiva dei privilegi ai crediti tributari. DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA(1), 121-140.
Incostituzionale l'applicazione retroattiva dei privilegi ai crediti tributari
MARINELLO, ANTONIO
2014-01-01
Abstract
L’art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), che ha esteso, con efficacia retroattiva, il privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti erariali derivanti dall’Ires e dalle sanzioni dovute sulla base delle disposizioni in materia di imposte dirette è costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU.File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Applicazione retroattiva privilegi tributari DPT 2014.pdf
non disponibili
Tipologia:
PDF editoriale
Licenza:
NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione
269.63 kB
Formato
Adobe PDF
|
269.63 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/11365/979995