L’art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), che ha esteso, con efficacia retroattiva, il privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti erariali derivanti dall’Ires e dalle sanzioni dovute sulla base delle disposizioni in materia di imposte dirette è costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU.

Marinello, A. (2014). Incostituzionale l'applicazione retroattiva dei privilegi ai crediti tributari. DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA(1), 121-140.

Incostituzionale l'applicazione retroattiva dei privilegi ai crediti tributari

MARINELLO, ANTONIO
2014-01-01

Abstract

L’art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), che ha esteso, con efficacia retroattiva, il privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti erariali derivanti dall’Ires e dalle sanzioni dovute sulla base delle disposizioni in materia di imposte dirette è costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU.
2014
Marinello, A. (2014). Incostituzionale l'applicazione retroattiva dei privilegi ai crediti tributari. DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA(1), 121-140.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/979995