Nella sentenza annotata si ripropone il problema dell'estensione del buon andamento all'amministrazione della giustizia ed anche in questo caso la Corte non lascia intravedere sostanziali novità. Peraltro la decisione merita attenzione da un lato se valutata con particolare riguardo alla motivazione adottata dalla Corte, dall'altro se analizzata alla luce del caso oggetto del giudizio. La Corte infatti mentre appare convincente relativamente alla questione incentrata sulla presunta incostituzionalità della obbligatorietà della sospensione del procedimento penale a carico di un imputato infermo di mente, meno convincente risulta in ordine alla seconda questione sollevata per violazione dell'art. 97 Cost., sotto il profilo del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Del resto si avverte subito e chiaramente lo sforzo argomentativo della Corte nel respingere la prima censura. Per contro non altrettanto ampia è la motivazione della decisione, quando la Corte si è cimentata con il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia. In quest'ultimo caso infatti, si è limitata a citare alcuni precedenti in materia, peraltro sottacendo (forse non intenzionalmente) proprio quello più attinente al caso in esame, affrontato nella ord. n. 298 del 1991, con la quale la Corte si era pronunciata sulla stessa norma di legge ora in esame, impugnata per violazione dello stesso parametro. In conclusione, il vaglio della Corte avrebbe potuto essere più penetrante, e cercare perlomeno di richiamare l'attenzione del legislatore su una norma, che può essere occasione di "inutili" (perché, ci pare, non bilanciati dall'esigenza di garantire il diritto di autodifesa) appesantimenti e intralci all'attività degli uffici giudiziari. Inoltre avrebbe se non altro dovuto evitare di utilizzare la distinzione tra organizzazione e attività, che in questo caso è assai poco delineata. Nel nome di tale distinzione invece finisce per prevalere una soluzione "riduttiva" dell'ambito di applicazione del principio del buon andamento, anche nelle ipotesi in cui la Corte avrebbe avuto gli strumenti per fare un passo avanti.
Bindi, E. (1995). La disciplina normativa sugli "eterni giudicabili" e il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 3, 1993-2005.
La disciplina normativa sugli "eterni giudicabili" e il buon andamento dell'amministrazione della giustizia
BINDI, ELENA
1995-01-01
Abstract
Nella sentenza annotata si ripropone il problema dell'estensione del buon andamento all'amministrazione della giustizia ed anche in questo caso la Corte non lascia intravedere sostanziali novità. Peraltro la decisione merita attenzione da un lato se valutata con particolare riguardo alla motivazione adottata dalla Corte, dall'altro se analizzata alla luce del caso oggetto del giudizio. La Corte infatti mentre appare convincente relativamente alla questione incentrata sulla presunta incostituzionalità della obbligatorietà della sospensione del procedimento penale a carico di un imputato infermo di mente, meno convincente risulta in ordine alla seconda questione sollevata per violazione dell'art. 97 Cost., sotto il profilo del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Del resto si avverte subito e chiaramente lo sforzo argomentativo della Corte nel respingere la prima censura. Per contro non altrettanto ampia è la motivazione della decisione, quando la Corte si è cimentata con il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia. In quest'ultimo caso infatti, si è limitata a citare alcuni precedenti in materia, peraltro sottacendo (forse non intenzionalmente) proprio quello più attinente al caso in esame, affrontato nella ord. n. 298 del 1991, con la quale la Corte si era pronunciata sulla stessa norma di legge ora in esame, impugnata per violazione dello stesso parametro. In conclusione, il vaglio della Corte avrebbe potuto essere più penetrante, e cercare perlomeno di richiamare l'attenzione del legislatore su una norma, che può essere occasione di "inutili" (perché, ci pare, non bilanciati dall'esigenza di garantire il diritto di autodifesa) appesantimenti e intralci all'attività degli uffici giudiziari. Inoltre avrebbe se non altro dovuto evitare di utilizzare la distinzione tra organizzazione e attività, che in questo caso è assai poco delineata. Nel nome di tale distinzione invece finisce per prevalere una soluzione "riduttiva" dell'ambito di applicazione del principio del buon andamento, anche nelle ipotesi in cui la Corte avrebbe avuto gli strumenti per fare un passo avanti.File | Dimensione | Formato | |
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