L'articolo affronta il tema della giurisdizione in materia di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob e dalla Banca d'Italia, soffermandosi sulla sua evoluzione normativa e giurisprudenziale. In particolare viene esaminata la sent. n. 162 del 2012 della Corte costituzionale. A seguito di questa pronuncia, infatti, la tutela giurisdizionale nei confronti delle Autorità di regolazione è ancor più incoerente di quanto fosse prima dell'approvazione del Codice del processo amministrativo. Le sanzioni pecuniarie irrogate dalla Consob mantengono la giurisdizione — unicum ormai nel sistema — della Corte di appello; le sanzioni bancarie, per adesso, permangono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo così come le sanzioni delle altre autorità indipendenti. È dunque urgente un intervento del legislatore che riporti nuovamente ordine nel sistema, anche in considerazione del fatto che, indipendentemente da ogni giudizio sulla conformità di questa sentenza rispetto ai precedenti della stessa Corte, la dichiarazione di incostituzionalità è avvenuta per eccesso di delega e non per vizi di natura sostanziale in ordine alla attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo. L'attribuzione a quest'ultimo giudice della cognizione di tutti gli atti delle autorità indipendenti resta comunque preferibile, a parità di intensità del controllo giurisdizionale esercitato.
Pisaneschi, A., Clarich, M. (2012). Le sanzioni amministrative della Consob nel balletto delle giurisdizioni: nota a Corte costituzionale n. 163 del 2012. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 1-11.
Le sanzioni amministrative della Consob nel balletto delle giurisdizioni: nota a Corte costituzionale n. 163 del 2012
PISANESCHI, ANDREA;CLARICH, MARCELLO
2012-01-01
Abstract
L'articolo affronta il tema della giurisdizione in materia di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob e dalla Banca d'Italia, soffermandosi sulla sua evoluzione normativa e giurisprudenziale. In particolare viene esaminata la sent. n. 162 del 2012 della Corte costituzionale. A seguito di questa pronuncia, infatti, la tutela giurisdizionale nei confronti delle Autorità di regolazione è ancor più incoerente di quanto fosse prima dell'approvazione del Codice del processo amministrativo. Le sanzioni pecuniarie irrogate dalla Consob mantengono la giurisdizione — unicum ormai nel sistema — della Corte di appello; le sanzioni bancarie, per adesso, permangono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo così come le sanzioni delle altre autorità indipendenti. È dunque urgente un intervento del legislatore che riporti nuovamente ordine nel sistema, anche in considerazione del fatto che, indipendentemente da ogni giudizio sulla conformità di questa sentenza rispetto ai precedenti della stessa Corte, la dichiarazione di incostituzionalità è avvenuta per eccesso di delega e non per vizi di natura sostanziale in ordine alla attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo. L'attribuzione a quest'ultimo giudice della cognizione di tutti gli atti delle autorità indipendenti resta comunque preferibile, a parità di intensità del controllo giurisdizionale esercitato.File | Dimensione | Formato | |
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