La Corte, con la sent. n. 103 del 1998, ha valutato positivamente il bilanciamento, operato dal legislatore, tra esigenze di efficienza della giustizia e principi costituzionali relativi alle garanzie giurisdizionali. Ciò che lascia perplessi nell'iter argomentativo seguito dalla Corte è il suo sforzo di voler dimostrare la piena aderenza della norma impugnata a tutti i parametri costituzionali invocati dai giudice a quo. In altre parole non convince l'affermazione di conformità a principi costituzionali (quali imparzialità, indipendenza, divieto di attribuire ai magistrati onorari funzioni non spettanti ai giudici singoli) di una disciplina che appare invece attenuare tali principi. Il commento sottolinea come la Corte avrebbe reso una motivazione forse meno contraddittoria se, nel dare avallo al bilanciamento operato dal legislatore, non avesse cercato di "nascondere" la compressione di alcuni principi costituzionali derivante dal perseguimento dell'efficienza della giustizia. L'esigenza di assicurare efficienza della giustizia, infatti, si può trovare assai spesso in conflitto con gli altri principi costituzionali relativi alle garanzie giurisdizionali e nella maggior parte dei casi questi ultimi tendono a prevalere nel bilanciamento operato dal legislatore . Tuttavia non sono mancati casi nei quali proprio i principi fondamentali relativi alle garanzie giurisdizionali (quali il diritto di difesa e il principio di precostituzione del giudice) hanno dovuto "cedere", o meglio hanno subito limitazioni, in considerazione di esigenze di economia processuale

Bindi, E. (1998). Un caso di bilanciamento (mascherato) tra esigenze di efficienza della giustizia e principi costituzionali relativi alle garanzie giurisdizionali. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 900-912.

Un caso di bilanciamento (mascherato) tra esigenze di efficienza della giustizia e principi costituzionali relativi alle garanzie giurisdizionali

BINDI, ELENA
1998-01-01

Abstract

La Corte, con la sent. n. 103 del 1998, ha valutato positivamente il bilanciamento, operato dal legislatore, tra esigenze di efficienza della giustizia e principi costituzionali relativi alle garanzie giurisdizionali. Ciò che lascia perplessi nell'iter argomentativo seguito dalla Corte è il suo sforzo di voler dimostrare la piena aderenza della norma impugnata a tutti i parametri costituzionali invocati dai giudice a quo. In altre parole non convince l'affermazione di conformità a principi costituzionali (quali imparzialità, indipendenza, divieto di attribuire ai magistrati onorari funzioni non spettanti ai giudici singoli) di una disciplina che appare invece attenuare tali principi. Il commento sottolinea come la Corte avrebbe reso una motivazione forse meno contraddittoria se, nel dare avallo al bilanciamento operato dal legislatore, non avesse cercato di "nascondere" la compressione di alcuni principi costituzionali derivante dal perseguimento dell'efficienza della giustizia. L'esigenza di assicurare efficienza della giustizia, infatti, si può trovare assai spesso in conflitto con gli altri principi costituzionali relativi alle garanzie giurisdizionali e nella maggior parte dei casi questi ultimi tendono a prevalere nel bilanciamento operato dal legislatore . Tuttavia non sono mancati casi nei quali proprio i principi fondamentali relativi alle garanzie giurisdizionali (quali il diritto di difesa e il principio di precostituzione del giudice) hanno dovuto "cedere", o meglio hanno subito limitazioni, in considerazione di esigenze di economia processuale
1998
Bindi, E. (1998). Un caso di bilanciamento (mascherato) tra esigenze di efficienza della giustizia e principi costituzionali relativi alle garanzie giurisdizionali. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 900-912.
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