La sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione 15 marzo 1999 n. 136 afferma la natura eccezionale - e con ciò l’insuscettibilità di letture estensive - delle norme costituzionali sulle quali, in modo diretto o indiretto, si fondano le forme di autodichia presenti nell’ordinamento e con esse, le correlative deroghe alla tutela giurisdizionale. Su queste basi viene sancita l’estraneità dell’autodichia della Camera dei deputati rispetto alle controversie inerenti la ripartizione e l’erogazione da parte di organi parlamentari dei contributi statali destinati ai partiti politici a titolo di rimborso per le spese elettorali regionali. La controversi era insorta tra una formazione politica e la Camera dei deputati a proposito del piano di ripartizione approvato dall’Ufficio di Presidenza in occasione delle elezioni regionali tenutesi il 6-7 maggio del 1990 L’analisi della pronuncia mira a definire la natura delle competenze spettanti agli organi parlamentari in materia di contributi elettorali, nonché i rapporti tra tali organi e i partiti politici onde verificare se e in che modo le conclusioni della Suprema Corte possano estendersi (oltre il caso specifico dei contributi elettorali per le elezioni regionali e quello, del tutto analogo, dei contributi per le elezioni europee) anche alle controversie concernenti i contributi per le elezioni nazionali, ivi comprese le controversie che dovessero ricadere nell’ambito applicativo della nuova disciplina intervenuta con la legge n. 157 del 1999
Lehner, E. (2000). Atti parlamentari in tema di contributi statali ai partiti e tutela giurisdizionale. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 65(1), 567-585.
Atti parlamentari in tema di contributi statali ai partiti e tutela giurisdizionale
LEHNER, EVA
2000-01-01
Abstract
La sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione 15 marzo 1999 n. 136 afferma la natura eccezionale - e con ciò l’insuscettibilità di letture estensive - delle norme costituzionali sulle quali, in modo diretto o indiretto, si fondano le forme di autodichia presenti nell’ordinamento e con esse, le correlative deroghe alla tutela giurisdizionale. Su queste basi viene sancita l’estraneità dell’autodichia della Camera dei deputati rispetto alle controversie inerenti la ripartizione e l’erogazione da parte di organi parlamentari dei contributi statali destinati ai partiti politici a titolo di rimborso per le spese elettorali regionali. La controversi era insorta tra una formazione politica e la Camera dei deputati a proposito del piano di ripartizione approvato dall’Ufficio di Presidenza in occasione delle elezioni regionali tenutesi il 6-7 maggio del 1990 L’analisi della pronuncia mira a definire la natura delle competenze spettanti agli organi parlamentari in materia di contributi elettorali, nonché i rapporti tra tali organi e i partiti politici onde verificare se e in che modo le conclusioni della Suprema Corte possano estendersi (oltre il caso specifico dei contributi elettorali per le elezioni regionali e quello, del tutto analogo, dei contributi per le elezioni europee) anche alle controversie concernenti i contributi per le elezioni nazionali, ivi comprese le controversie che dovessero ricadere nell’ambito applicativo della nuova disciplina intervenuta con la legge n. 157 del 1999File | Dimensione | Formato | |
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