Il commento alla decisione n. 40 del 2006 della Corte cost. si sofferma sia sui profili sostanziali che sui profili processuali del sindacato di costituzionalità su leggi regionali in materia di ‘professioni’, mettendo in luce che i due profili sono strettamente connessi. Sotto il profilo sostanziale, con riferimento alle professioni “ordinistiche”, si evidenzia come gli spazi di intervento regionale appaiono pressoché nulli; gli AA. auspicano pertanto che, se e quando verrà interpellata sul punto, la Corte cerchi di valorizzare le differenze che è possibile tracciare in relazione a quelle “non ordinistiche”, in modo da evitare di svuotare completamente di contenuto non tanto l’intera materia “professioni” quanto piuttosto, al suo interno, la parte di disciplina di spettanza regionale. Sotto il profilo processuale, gli AA. si soffermano sul perché il Governo in questi casi non impugni l’intero testo legislativo, pur essendo ben consapevole del fatto che la legge nel suo complesso sia viziata da illegittimità costituzionale, preferendo invocare un uso (distorto) dell’istituto dell’illegittimità consequenziale
Bindi, E., Mancini, M. (2006). Il sindacato di legittimità costituzionale su leggi regionali in materia di ‘professioni’: profili sostanziali e processuali. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 1, 323-333.
Il sindacato di legittimità costituzionale su leggi regionali in materia di ‘professioni’: profili sostanziali e processuali
BINDI, ELENA;MANCINI, MARCO
2006-01-01
Abstract
Il commento alla decisione n. 40 del 2006 della Corte cost. si sofferma sia sui profili sostanziali che sui profili processuali del sindacato di costituzionalità su leggi regionali in materia di ‘professioni’, mettendo in luce che i due profili sono strettamente connessi. Sotto il profilo sostanziale, con riferimento alle professioni “ordinistiche”, si evidenzia come gli spazi di intervento regionale appaiono pressoché nulli; gli AA. auspicano pertanto che, se e quando verrà interpellata sul punto, la Corte cerchi di valorizzare le differenze che è possibile tracciare in relazione a quelle “non ordinistiche”, in modo da evitare di svuotare completamente di contenuto non tanto l’intera materia “professioni” quanto piuttosto, al suo interno, la parte di disciplina di spettanza regionale. Sotto il profilo processuale, gli AA. si soffermano sul perché il Governo in questi casi non impugni l’intero testo legislativo, pur essendo ben consapevole del fatto che la legge nel suo complesso sia viziata da illegittimità costituzionale, preferendo invocare un uso (distorto) dell’istituto dell’illegittimità consequenzialeFile | Dimensione | Formato | |
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Bindi Il sindacato di legittimità cost (nota sentenza 40-06).doc
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