Il presente lavoro di ricerca si propone di indagare in che misura il principio di eguaglianza operi come limite e criterio di conformazione dell’autonomia privata e come esso possa essere reinterpretato alla luce delle nuove forme di discriminazione generate da sistemi algoritmici, attraverso il prisma del diritto civile, antidiscriminatorio e della tecnologia. Per prima cosa viene ricostruita la genesi del principio di eguaglianza nell’ordinamento costituzionale italiano ed europeo, focalizzando l’attenzione sulla sua natura di principio strutturale dell’ordinamento da un lato e di regola immediatamente operativa nei rapporti tra privati dall’altro. In particolare, attraverso l’analisi degli articoli 2 e 3 della Costituzione si può evidenziare il passaggio da una concezione formale dell’eguaglianza a una concezione sostanziale, orientata alla tutela della persona e alla rimozione degli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo. Il rapporto tra autonomia privata, dignità umana e non discriminazione rappresenta uno snodo fondamentale della questione; infatti, la dignità emerge come valore fondante dell’ordinamento e come limite interno all’esercizio della libertà contrattuale, consentendo di superare la tradizionale contrapposizione tra libertà e uguaglianza e di ricondurre l’autonomia negoziale entro un modello contrattuale coerente con i principi di solidarietà e giustizia sociale. Il divieto di discriminazione viene così interpretato non soltanto come limite esterno alla libertà contrattuale, ma come criterio immanente di validità e correttezza dell’agire negoziale, traducendosi in un obbligo positivo di conformazione della condotta dei privati ai valori di imparzialità e inclusione. L’indagine prosegue attraverso l’analisi del diritto antidiscriminatorio nell’ordinamento dell’Unione europea e negli Stati Uniti. Nel primo, il principio di non discriminazione si è progressivamente emancipato dalla sua originaria funzione mercantilistica per assumere il ruolo di parametro autonomo di tutela dei diritti fondamentali, come dimostrano la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le direttive antidiscriminatorie e la giurisprudenza della Corte di giustizia. Nel sistema statunitense, invece, la tutela antidiscriminatoria si sviluppa prevalentemente attraverso strumenti rimediali e giurisprudenziali, con particolare riferimento al Civil Rights Act e al § 1981 U.S. Code, evidenziando un modello di enforcement fondato sull’azione giudiziale e sulla funzione deterrente del risarcimento. La seconda direttrice della ricerca è dedicata alle nuove forme di discriminazione connesse all’impiego di sistemi algoritmici e di intelligenza artificiale, in quanto l’utilizzo di tecnologie di machine learning nei processi decisionali pubblici e privati mette inevitabilmente a rischio l’effettività del principio di eguaglianza, dal momento che tali sistemi possono riprodurre e amplificare diseguaglianze sociali e culturali preesistenti. Proseguendo l’analisi attraverso la comparazione tra il diritto nordamericano ed europeo, è possibile rilevare che nel primo l’applicazione delle categorie di disparate treatment e disparate impact ai sistemi decisionali automatizzati evidenzia limiti significativi, legati soprattutto alla complessità dei modelli predittivi e alla difficoltà di accertare il nesso tra decisione algoritmica ed effetto discriminatorio. Nell’ordinamento dell’Unione europea, invece, si afferma progressivamente un approccio preventivo e regolatorio fondato sulla nozione di accountability e sul principio di fairness by design. In tale prospettiva si collocano il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e, soprattutto, l’Artificial Intelligence Act, che introduce un sistema di regolazione basato sul rischio e impone obblighi di trasparenza, tracciabilità e valutazione d’impatto per i sistemi di IA ad alto rischio. Il confronto tra i due modelli evidenzia una differenza strutturale tra un approccio prevalentemente rimediale, fondato sulla responsabilità ex post, e un approccio preventivo e regolatorio, volto a incorporare la tutela dell’eguaglianza nella progettazione stessa dei sistemi tecnologici. In ogni caso, in entrambi gli ordinamenti si è consolidata la consapevolezza che la discriminazione algoritmica rappresenti una nuova frontiera del diritto, che impone una rilettura delle categorie tradizionali della responsabilità civile e contrattuale, orientata verso una nozione di responsabilità algoritmica fondata sull’effetto lesivo piuttosto che sull’intenzionalità.
Scognamiglio, M.L. (2026). La tutela antidiscriminatoria di fronte all’algoritmo: un confronto tra Unione Europea e Stati Uniti.
La tutela antidiscriminatoria di fronte all’algoritmo: un confronto tra Unione Europea e Stati Uniti
Maria Luisa Scognamiglio
2026-06-09
Abstract
Il presente lavoro di ricerca si propone di indagare in che misura il principio di eguaglianza operi come limite e criterio di conformazione dell’autonomia privata e come esso possa essere reinterpretato alla luce delle nuove forme di discriminazione generate da sistemi algoritmici, attraverso il prisma del diritto civile, antidiscriminatorio e della tecnologia. Per prima cosa viene ricostruita la genesi del principio di eguaglianza nell’ordinamento costituzionale italiano ed europeo, focalizzando l’attenzione sulla sua natura di principio strutturale dell’ordinamento da un lato e di regola immediatamente operativa nei rapporti tra privati dall’altro. In particolare, attraverso l’analisi degli articoli 2 e 3 della Costituzione si può evidenziare il passaggio da una concezione formale dell’eguaglianza a una concezione sostanziale, orientata alla tutela della persona e alla rimozione degli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo. Il rapporto tra autonomia privata, dignità umana e non discriminazione rappresenta uno snodo fondamentale della questione; infatti, la dignità emerge come valore fondante dell’ordinamento e come limite interno all’esercizio della libertà contrattuale, consentendo di superare la tradizionale contrapposizione tra libertà e uguaglianza e di ricondurre l’autonomia negoziale entro un modello contrattuale coerente con i principi di solidarietà e giustizia sociale. Il divieto di discriminazione viene così interpretato non soltanto come limite esterno alla libertà contrattuale, ma come criterio immanente di validità e correttezza dell’agire negoziale, traducendosi in un obbligo positivo di conformazione della condotta dei privati ai valori di imparzialità e inclusione. L’indagine prosegue attraverso l’analisi del diritto antidiscriminatorio nell’ordinamento dell’Unione europea e negli Stati Uniti. Nel primo, il principio di non discriminazione si è progressivamente emancipato dalla sua originaria funzione mercantilistica per assumere il ruolo di parametro autonomo di tutela dei diritti fondamentali, come dimostrano la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le direttive antidiscriminatorie e la giurisprudenza della Corte di giustizia. Nel sistema statunitense, invece, la tutela antidiscriminatoria si sviluppa prevalentemente attraverso strumenti rimediali e giurisprudenziali, con particolare riferimento al Civil Rights Act e al § 1981 U.S. Code, evidenziando un modello di enforcement fondato sull’azione giudiziale e sulla funzione deterrente del risarcimento. La seconda direttrice della ricerca è dedicata alle nuove forme di discriminazione connesse all’impiego di sistemi algoritmici e di intelligenza artificiale, in quanto l’utilizzo di tecnologie di machine learning nei processi decisionali pubblici e privati mette inevitabilmente a rischio l’effettività del principio di eguaglianza, dal momento che tali sistemi possono riprodurre e amplificare diseguaglianze sociali e culturali preesistenti. Proseguendo l’analisi attraverso la comparazione tra il diritto nordamericano ed europeo, è possibile rilevare che nel primo l’applicazione delle categorie di disparate treatment e disparate impact ai sistemi decisionali automatizzati evidenzia limiti significativi, legati soprattutto alla complessità dei modelli predittivi e alla difficoltà di accertare il nesso tra decisione algoritmica ed effetto discriminatorio. Nell’ordinamento dell’Unione europea, invece, si afferma progressivamente un approccio preventivo e regolatorio fondato sulla nozione di accountability e sul principio di fairness by design. In tale prospettiva si collocano il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e, soprattutto, l’Artificial Intelligence Act, che introduce un sistema di regolazione basato sul rischio e impone obblighi di trasparenza, tracciabilità e valutazione d’impatto per i sistemi di IA ad alto rischio. Il confronto tra i due modelli evidenzia una differenza strutturale tra un approccio prevalentemente rimediale, fondato sulla responsabilità ex post, e un approccio preventivo e regolatorio, volto a incorporare la tutela dell’eguaglianza nella progettazione stessa dei sistemi tecnologici. In ogni caso, in entrambi gli ordinamenti si è consolidata la consapevolezza che la discriminazione algoritmica rappresenti una nuova frontiera del diritto, che impone una rilettura delle categorie tradizionali della responsabilità civile e contrattuale, orientata verso una nozione di responsabilità algoritmica fondata sull’effetto lesivo piuttosto che sull’intenzionalità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/11365/1317174
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