La Suprema Corte ha affermato ancora una volta che il giudice per le indagini preliminari non ha il potere di sindacare il provvedimento di certificazione o attestazione del malfunzionamento dei sistemi informatici. Infatti, la certificazione da parte del Direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia o, nel caso di malfunzionamento locale, l’attestazione da parte del dirigente dell’ufficio giudiziario rappresentano il presupposto sufficiente per l’operatività della deroga all’obbligo di deposito telematico. Pertanto, è affetto da abnormità, sia strutturale che funzionale, il provvedimento con il quale il Gip, contestando il malfunzionamento attestato dal Procuratore della Repubblica, dichiara l’inammissibilità della richiesta di archiviazione perché presentata in formato cartaceo anziché tramite APP. Sul tema, tuttavia, si registra un contrasto tra le sezioni semplici della Cassazione, perché un diverso indirizzo ermeneutico esclude che il provvedimento del Gip sia abnorme.
De Giovanni, F.A. (2025). Malfunzionamento di “APP”: la sorte della richiesta cartacea di archiviazione. GIURISPRUDENZA ITALIANA(5), 1182-1187.
Malfunzionamento di “APP”: la sorte della richiesta cartacea di archiviazione
De Giovanni, Floriana Antonella
2025-01-01
Abstract
La Suprema Corte ha affermato ancora una volta che il giudice per le indagini preliminari non ha il potere di sindacare il provvedimento di certificazione o attestazione del malfunzionamento dei sistemi informatici. Infatti, la certificazione da parte del Direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia o, nel caso di malfunzionamento locale, l’attestazione da parte del dirigente dell’ufficio giudiziario rappresentano il presupposto sufficiente per l’operatività della deroga all’obbligo di deposito telematico. Pertanto, è affetto da abnormità, sia strutturale che funzionale, il provvedimento con il quale il Gip, contestando il malfunzionamento attestato dal Procuratore della Repubblica, dichiara l’inammissibilità della richiesta di archiviazione perché presentata in formato cartaceo anziché tramite APP. Sul tema, tuttavia, si registra un contrasto tra le sezioni semplici della Cassazione, perché un diverso indirizzo ermeneutico esclude che il provvedimento del Gip sia abnorme.| File | Dimensione | Formato | |
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