Nello scritto si commenta la decisione della Corte federale di giustizia tedesca (Bundesgerichtshof) che, per la prima volta, ha applicato la nuova procedura delle decisioni pilota (Leitentscheidungsverfahren). Il caso riguarda la possibilità di ottenere il risarcimento del danno immateriale subito dall’attore per via dell’illecita pubblicazione online del suo numero di telefono — assieme a quello di altri 500 milioni di utenti di Facebook — su un forum di hacking. Al termine della vicenda giudiziaria, la Corte federale ha annullato con rinvio la decisione dei giudici di secondo grado, affermando che la mera perdita di controllo sui propri dati — indipendentemente dal verificarsi di pregiudizi a essa conseguenti — integra gli estremi di un danno immateriale risarcibile ex art. 82 Gdpr. In tal modo, il Bundesgerichtshof è quindi giunto a una soluzione che strizza l’occhio (pur senza mai nominarla) alla controversa categoria del danno in re ipsa.
Navone, G. (2025). L’illecita pubblicazione di un numero di telefono su Internet è, di per sé, un danno immateriale?. IL FORO ITALIANO(2), 101-107.
L’illecita pubblicazione di un numero di telefono su Internet è, di per sé, un danno immateriale?
Navone G.
2025-01-01
Abstract
Nello scritto si commenta la decisione della Corte federale di giustizia tedesca (Bundesgerichtshof) che, per la prima volta, ha applicato la nuova procedura delle decisioni pilota (Leitentscheidungsverfahren). Il caso riguarda la possibilità di ottenere il risarcimento del danno immateriale subito dall’attore per via dell’illecita pubblicazione online del suo numero di telefono — assieme a quello di altri 500 milioni di utenti di Facebook — su un forum di hacking. Al termine della vicenda giudiziaria, la Corte federale ha annullato con rinvio la decisione dei giudici di secondo grado, affermando che la mera perdita di controllo sui propri dati — indipendentemente dal verificarsi di pregiudizi a essa conseguenti — integra gli estremi di un danno immateriale risarcibile ex art. 82 Gdpr. In tal modo, il Bundesgerichtshof è quindi giunto a una soluzione che strizza l’occhio (pur senza mai nominarla) alla controversa categoria del danno in re ipsa.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/11365/1290054
