Con l’ordinanza n. 6920/2023 la prima sezione civile della Corte di cassazione ha confermato la riconoscibilità in Italia di una sentenza iraniana di divorzio unilaterale resa dal Tribunale Supremo di Teheran. Lo scioglimento del matrimonio era stato pronunciato in base al diritto iraniano applicabile alla fattispecie, secondo il quale il marito può chiedere il divorzio in qualsiasi momento senza che la moglie possa paralizzarne la volontà (c.d. divorzio “rojee”). L’ordinanza, nelrigettare il ricorso della ex moglie, ha ribadito che la sentenza di specie non contrasta nei suoi effetti concreti con l’ordine pubblico processuale, non essendo stati violati il diritto di difesa della moglie e il diritto al contraddittorio nel giudizio di divorzio iraniano. La Corte ha escluso altresì la possibilità di invocare la teoria dell’ordine pubblico di prossimità al fine di escludere la riconoscibilità della sentenza in Italia, sulla base del rilievo che il marito, avente anche la cittadinanza italiana, aveva chiesto la trascrizione del provvedimento straniero. Lo scioglimento del vincolo matrimoniale pronunciato inIran, pur risultando da una procedura unilaterale e arbitraria, non è inoltre assimilabile al ripudio di diritto islamico. Rispetto a quest’ultima ipotesi, in linea con l’ordinanza n. 17170/2020 resa dalla Corte di cassazione nel quadro della stessa vicenda, l’ordinanza sembra suggerire, sia pure in filigrana, un orientamento alternativo all’approccio tradizionale seguito dalla giurisprudenza italiana in tema di contrasto tra ordine pubblico internazionale e ripudio di diritto islamico. Alla luce della varietà delle normative dei diversi ordina- menti islamici ove è disciplinato il potere unilaterale del marito di divorziare dalla moglie e del processo di “giurisdizionalizzazione” subito dall’istituto del ripudio nei tempi più recenti, il giudice di legittimità sembra indicare che l’autorità nazionale preposta a dichiarare il riconoscimento di un provvedimento straniero è chiamata a svolgere un giudizio non astratto, bensì individualizzato, da effettuarsi caso per caso. Un approccio flessibile e concreto discenderebbe altresì dall’esigenza di valutare se il ricono- scimento della sentenza straniera sia in concreto favorevole alla tutela degli interessi della moglie.
Feraci, O. (2023). Una sentenza iraniana di divorzio unilaterale non è contraria, nei suoi effetti concreti, all’ordine pubblico internazionale. FAMIGLIA E DIRITTO(12), 1-18.
Una sentenza iraniana di divorzio unilaterale non è contraria, nei suoi effetti concreti, all’ordine pubblico internazionale
Ornella Feraci
2023-01-01
Abstract
Con l’ordinanza n. 6920/2023 la prima sezione civile della Corte di cassazione ha confermato la riconoscibilità in Italia di una sentenza iraniana di divorzio unilaterale resa dal Tribunale Supremo di Teheran. Lo scioglimento del matrimonio era stato pronunciato in base al diritto iraniano applicabile alla fattispecie, secondo il quale il marito può chiedere il divorzio in qualsiasi momento senza che la moglie possa paralizzarne la volontà (c.d. divorzio “rojee”). L’ordinanza, nelrigettare il ricorso della ex moglie, ha ribadito che la sentenza di specie non contrasta nei suoi effetti concreti con l’ordine pubblico processuale, non essendo stati violati il diritto di difesa della moglie e il diritto al contraddittorio nel giudizio di divorzio iraniano. La Corte ha escluso altresì la possibilità di invocare la teoria dell’ordine pubblico di prossimità al fine di escludere la riconoscibilità della sentenza in Italia, sulla base del rilievo che il marito, avente anche la cittadinanza italiana, aveva chiesto la trascrizione del provvedimento straniero. Lo scioglimento del vincolo matrimoniale pronunciato inIran, pur risultando da una procedura unilaterale e arbitraria, non è inoltre assimilabile al ripudio di diritto islamico. Rispetto a quest’ultima ipotesi, in linea con l’ordinanza n. 17170/2020 resa dalla Corte di cassazione nel quadro della stessa vicenda, l’ordinanza sembra suggerire, sia pure in filigrana, un orientamento alternativo all’approccio tradizionale seguito dalla giurisprudenza italiana in tema di contrasto tra ordine pubblico internazionale e ripudio di diritto islamico. Alla luce della varietà delle normative dei diversi ordina- menti islamici ove è disciplinato il potere unilaterale del marito di divorziare dalla moglie e del processo di “giurisdizionalizzazione” subito dall’istituto del ripudio nei tempi più recenti, il giudice di legittimità sembra indicare che l’autorità nazionale preposta a dichiarare il riconoscimento di un provvedimento straniero è chiamata a svolgere un giudizio non astratto, bensì individualizzato, da effettuarsi caso per caso. Un approccio flessibile e concreto discenderebbe altresì dall’esigenza di valutare se il ricono- scimento della sentenza straniera sia in concreto favorevole alla tutela degli interessi della moglie.File | Dimensione | Formato | |
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