The rules governing the approval and court-confirmation of a going-concern judicial composition with creditors ("concordato in continuità aziendale") have changed radically as a result of the EU Directive 2019/1023 and its transposition into the 'new' Italian Insolvency Code. The former 'double majority' requirement to cram down a proposal has been replaced with a 'minimum support' requirement, which could be satisfied with the approval by even only one single class of creditors provided that certain conditions are met. The Court of Bergamo, in the first judicial precedent dealing with those conditions, has taken a restrictive stance, which does not appear adequately grounded on the wording of the relevant Italian and European provisions and fundamentally clashes with the logic underlying the new system.

Con li recepimento della Dir. UE 2019/1023 e l'entrata in vigore del Codice della crisi le regole per l'approvazione e omologazione del concordato in continuità aziendale sono profondamente cam- biate. L'abbandono del requisito della "doppia maggioranza" ha aperto alla possibilità di omologare una proposta su cui si sia espressa favorevolmenteanche una sola classe di creditori, purché ricorrano determinate condizioni. Sull'interpretazione di queste condizioni si è espresso in senso restrittivo li Tribunale di Bergamo, con una lettura che tuttavia non trova sostegno nel dato normativonazionale ed europeo e che contrasta con la logica di fondo sottesa al nuovo sistema.

Donati, I. (2023). Il requisito del "sostegno minimo" dei creditori per l'omologazione del concordato in continuità: una prima (errata) applicazione dell'art. 112, comma 2, lett. d) CCII. IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI(6), 791-803.

Il requisito del "sostegno minimo" dei creditori per l'omologazione del concordato in continuità: una prima (errata) applicazione dell'art. 112, comma 2, lett. d) CCII

I. Donati
2023-01-01

Abstract

The rules governing the approval and court-confirmation of a going-concern judicial composition with creditors ("concordato in continuità aziendale") have changed radically as a result of the EU Directive 2019/1023 and its transposition into the 'new' Italian Insolvency Code. The former 'double majority' requirement to cram down a proposal has been replaced with a 'minimum support' requirement, which could be satisfied with the approval by even only one single class of creditors provided that certain conditions are met. The Court of Bergamo, in the first judicial precedent dealing with those conditions, has taken a restrictive stance, which does not appear adequately grounded on the wording of the relevant Italian and European provisions and fundamentally clashes with the logic underlying the new system.
2023
Con li recepimento della Dir. UE 2019/1023 e l'entrata in vigore del Codice della crisi le regole per l'approvazione e omologazione del concordato in continuità aziendale sono profondamente cam- biate. L'abbandono del requisito della "doppia maggioranza" ha aperto alla possibilità di omologare una proposta su cui si sia espressa favorevolmenteanche una sola classe di creditori, purché ricorrano determinate condizioni. Sull'interpretazione di queste condizioni si è espresso in senso restrittivo li Tribunale di Bergamo, con una lettura che tuttavia non trova sostegno nel dato normativonazionale ed europeo e che contrasta con la logica di fondo sottesa al nuovo sistema.
Donati, I. (2023). Il requisito del "sostegno minimo" dei creditori per l'omologazione del concordato in continuità: una prima (errata) applicazione dell'art. 112, comma 2, lett. d) CCII. IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI(6), 791-803.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/1255836