La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8719/202"1, arricchisce l'ormai copiosa giurisprudenza di legittimità secondo cui, per valutare l'applicazione delle imposte indirette in misura proporzionale al trasferimento dei beni al (e dal) trust, occorre guardare al fatto che si sia realizzato l'effettivo arricchimento di colui nei cui confronti il trasferimento stesso awiene. Nello specifico, questa condizione è stata (correttamente) esclusa relativamente alla retrocessione del fund agli originari disponenti a causa dello scioglimento del trust. Anche l'Amministrazione finanziaria sembra (pur timidamente) recepire queste conclusioni, come dimostrano i contenuti della recente risposta ad interpello n. 352/2021 nella quale viene accolta l'idea che l'atto di revoca, proprio per l'assenza del relativo presupposto, si tassiin misura fissa. La speranza è che si prenda finalmente atto di un quadro interpretativo oramai privo di incertezze e che, dunque, non giustificail continuo reiterarsi di vicende contenziose che hanno un esito scontato. In questo contesto, potrebbe rivelarsi utile un intervento normativo che elimini, alla radice, ogni dubbio che possa, al riguardo, semmai permanere.
Dami, F. (2021). Scioglimento del trust per rinuncia dei beneficiari, la restituzione dei beni ai disponenti non sconta le imposte proporzionali. GT(8-9), 696-701.
Scioglimento del trust per rinuncia dei beneficiari, la restituzione dei beni ai disponenti non sconta le imposte proporzionali
Filippo Dami
2021-01-01
Abstract
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8719/202"1, arricchisce l'ormai copiosa giurisprudenza di legittimità secondo cui, per valutare l'applicazione delle imposte indirette in misura proporzionale al trasferimento dei beni al (e dal) trust, occorre guardare al fatto che si sia realizzato l'effettivo arricchimento di colui nei cui confronti il trasferimento stesso awiene. Nello specifico, questa condizione è stata (correttamente) esclusa relativamente alla retrocessione del fund agli originari disponenti a causa dello scioglimento del trust. Anche l'Amministrazione finanziaria sembra (pur timidamente) recepire queste conclusioni, come dimostrano i contenuti della recente risposta ad interpello n. 352/2021 nella quale viene accolta l'idea che l'atto di revoca, proprio per l'assenza del relativo presupposto, si tassiin misura fissa. La speranza è che si prenda finalmente atto di un quadro interpretativo oramai privo di incertezze e che, dunque, non giustificail continuo reiterarsi di vicende contenziose che hanno un esito scontato. In questo contesto, potrebbe rivelarsi utile un intervento normativo che elimini, alla radice, ogni dubbio che possa, al riguardo, semmai permanere.File | Dimensione | Formato | |
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