The Supreme Court returned once again to pronounce on the issue of checks carried out by the employer on the work performance of its employees and on the obligation to disclose the names and duties of the latter pursuant to Article 3, Law No. 300/1970, consolidating the orientation already affirmed in case law according to which it is lawful to use internal staff to verify, even covertly, any specific failings of employees during the performance of their work pursuant to Articles 2086 and 2104 of the Civil Code. In the present case, the Supreme Court of Cassation ruled on the validity of a disciplinary dismissal formulated for lack of diligence and persistent non-compliance with contractual obligations to an employee working as a postman, who argued that the dismissal was unlawful not because of the groundlessness of the reasons put forward, but because it was intimated by the employer on the basis of evidence gathered covertly and remotely by his closest hierarchical collaborators, one of whom was assigned to inspection functions.

La Suprema Corte è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla questione dei controlli effettuati dal datore di lavoro sulle prestazioni lavorative tramite i propri collaboratori e sull’obbligo di comunicazione dei nominativi e delle mansioni di questi ex art. 3, l. n. 300/1970, andando a consolidare l’orientamento già affermato in giurisprudenza secondo cui è lecito l’utilizzo di personale interno per verificare, anche occultamente, eventuali mancanze specifiche dei dipendenti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c.. Nel caso di specie, la Cassazione si è espressa sulla validità di un licenziamento disciplinare formulato per scarsa diligenza e persistente inosservanza degli obblighi contrattuali a un lavoratore con mansioni di portalettere, il quale sosteneva l’illegittimità del recesso non per infondatezza delle motivazioni addotte, bensì in quanto intimato dal datore di lavoro sulla base di prove raccolte in modo occulto e a distanza dai suoi più stretti collaboratori gerarchicamente superiori al dipendente, di cui uno addetto a funzioni ispettive.

Valenti, C. (2021). La Cassazione conferma la legittimità dei controlli occulti sulla prestazione lavorativa operati dall’organizzazione gerarchica interna. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO, 40(1), 72-78.

La Cassazione conferma la legittimità dei controlli occulti sulla prestazione lavorativa operati dall’organizzazione gerarchica interna

Carlo Valenti
2021-01-01

Abstract

The Supreme Court returned once again to pronounce on the issue of checks carried out by the employer on the work performance of its employees and on the obligation to disclose the names and duties of the latter pursuant to Article 3, Law No. 300/1970, consolidating the orientation already affirmed in case law according to which it is lawful to use internal staff to verify, even covertly, any specific failings of employees during the performance of their work pursuant to Articles 2086 and 2104 of the Civil Code. In the present case, the Supreme Court of Cassation ruled on the validity of a disciplinary dismissal formulated for lack of diligence and persistent non-compliance with contractual obligations to an employee working as a postman, who argued that the dismissal was unlawful not because of the groundlessness of the reasons put forward, but because it was intimated by the employer on the basis of evidence gathered covertly and remotely by his closest hierarchical collaborators, one of whom was assigned to inspection functions.
2021
La Suprema Corte è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla questione dei controlli effettuati dal datore di lavoro sulle prestazioni lavorative tramite i propri collaboratori e sull’obbligo di comunicazione dei nominativi e delle mansioni di questi ex art. 3, l. n. 300/1970, andando a consolidare l’orientamento già affermato in giurisprudenza secondo cui è lecito l’utilizzo di personale interno per verificare, anche occultamente, eventuali mancanze specifiche dei dipendenti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c.. Nel caso di specie, la Cassazione si è espressa sulla validità di un licenziamento disciplinare formulato per scarsa diligenza e persistente inosservanza degli obblighi contrattuali a un lavoratore con mansioni di portalettere, il quale sosteneva l’illegittimità del recesso non per infondatezza delle motivazioni addotte, bensì in quanto intimato dal datore di lavoro sulla base di prove raccolte in modo occulto e a distanza dai suoi più stretti collaboratori gerarchicamente superiori al dipendente, di cui uno addetto a funzioni ispettive.
Valenti, C. (2021). La Cassazione conferma la legittimità dei controlli occulti sulla prestazione lavorativa operati dall’organizzazione gerarchica interna. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO, 40(1), 72-78.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/1235378