According to this Court of Cassation’s ruling, the so called Public Prosecutor’s “authorization” for the communication to the national DNA database of profiles typed on the basis of biological items, acquired in the course of criminal proceedings (see Art. 10, Law 30 June 2009 n. 85), is merely a formal fulfilment, non-compliance with which does not result in any invalidity of the activities carried out for the acquisition of genetic data. Although the steps of the argumentative path followed by the Court of Cassation may be considered unsurprising, the judgement gives rise to a number of comments about the real effects of an interpretation which, in the case of genetic data use for comparative purposes, does not seem to efficientely ensure neither individual rights nor the reliability of the investigation.

Secondo questa sentenza della suprema Corte, il c.d. “nulla osta” del pubblico ministero alla trasmissione dei profili tipizzati da reperti biologici acquisiti, nel corso di procedimenti penali, alla banca dati nazionale del DNA (v. art. 10 l. 30 giugno 2009, n. 85) è un adempimento meramente formale, la cui inosservanza non determina alcuna invalidità dei confronti delle attività eseguite per l’acquisizione dei dati genetici. Sebbene le tappe del percorso argomentativo seguito dai giudici di legittimità possano considerarsi prevedibili, la pronuncia offre lo spunto per alcune riflessioni sulle implicazioni concrete di un’interpretazione che, nell’ipotesi di utilizzazione dei dati genetici a fini comparativi, non pare garantire efficacemente né i diritti individuali né l’attendibilità dell’accertamento.

Fanuele, C. (2020). Banca dati DNA: quali conseguenze dalla mancanza "nulla osta giudiziario" sul' "indagine genetica comparativa"? im Processo penale e giustizia n 6. PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA(6), 1426-1432.

Banca dati DNA: quali conseguenze dalla mancanza "nulla osta giudiziario" sul' "indagine genetica comparativa"? im Processo penale e giustizia n 6

C. Fanuele
2020-01-01

Abstract

According to this Court of Cassation’s ruling, the so called Public Prosecutor’s “authorization” for the communication to the national DNA database of profiles typed on the basis of biological items, acquired in the course of criminal proceedings (see Art. 10, Law 30 June 2009 n. 85), is merely a formal fulfilment, non-compliance with which does not result in any invalidity of the activities carried out for the acquisition of genetic data. Although the steps of the argumentative path followed by the Court of Cassation may be considered unsurprising, the judgement gives rise to a number of comments about the real effects of an interpretation which, in the case of genetic data use for comparative purposes, does not seem to efficientely ensure neither individual rights nor the reliability of the investigation.
2020
Secondo questa sentenza della suprema Corte, il c.d. “nulla osta” del pubblico ministero alla trasmissione dei profili tipizzati da reperti biologici acquisiti, nel corso di procedimenti penali, alla banca dati nazionale del DNA (v. art. 10 l. 30 giugno 2009, n. 85) è un adempimento meramente formale, la cui inosservanza non determina alcuna invalidità dei confronti delle attività eseguite per l’acquisizione dei dati genetici. Sebbene le tappe del percorso argomentativo seguito dai giudici di legittimità possano considerarsi prevedibili, la pronuncia offre lo spunto per alcune riflessioni sulle implicazioni concrete di un’interpretazione che, nell’ipotesi di utilizzazione dei dati genetici a fini comparativi, non pare garantire efficacemente né i diritti individuali né l’attendibilità dell’accertamento.
Fanuele, C. (2020). Banca dati DNA: quali conseguenze dalla mancanza "nulla osta giudiziario" sul' "indagine genetica comparativa"? im Processo penale e giustizia n 6. PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA(6), 1426-1432.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/1226596