La sentenza in esame sancisce la responsabilità dell’albergatore per il furto di un veicolo posteggiato in un’area di pertinenza dell’albergo in virtù della conclusione di un autonomo contratto di parcheggio. La soluzione sembra discendere dall’applicazione della disciplina del contratto di deposito e, in particolare, del regime della responsabilità ex recepto. L’autore evidenzia che questo particolare regime non riguarda tutti i contratti aventi ad oggetto un obbligo di “custodire”, ma solo i casi in cui sia stato assunto uno specifico obbligo “di risultato” diretto alla “preservazione” del bene (il veicolo). Nel caso in cui, invece, un siffatto obbligo non sia stato dedotto in contratto, trova applicazione la disciplina del deposito ordinario, in forza della quale il depositario (il parcheggiatore) si intenderà liberato se dimostra di essersi comportato secondo la diligenza del buon padre di famiglia (tipica delle obbligazioni “di mezzi”). Nel caso di specie la concreta ratio decidendi appare correttamente adeguata alle conseguenze derivanti dalla riferita distinzione.
Orlando, G. (2012). Contratto di parcheggio stipulato dall'albergatore e responsabilità ex recepto. I CONTRATTI(11), 916-923.
Contratto di parcheggio stipulato dall'albergatore e responsabilità ex recepto
Orlando Gianfranco
2012-01-01
Abstract
La sentenza in esame sancisce la responsabilità dell’albergatore per il furto di un veicolo posteggiato in un’area di pertinenza dell’albergo in virtù della conclusione di un autonomo contratto di parcheggio. La soluzione sembra discendere dall’applicazione della disciplina del contratto di deposito e, in particolare, del regime della responsabilità ex recepto. L’autore evidenzia che questo particolare regime non riguarda tutti i contratti aventi ad oggetto un obbligo di “custodire”, ma solo i casi in cui sia stato assunto uno specifico obbligo “di risultato” diretto alla “preservazione” del bene (il veicolo). Nel caso in cui, invece, un siffatto obbligo non sia stato dedotto in contratto, trova applicazione la disciplina del deposito ordinario, in forza della quale il depositario (il parcheggiatore) si intenderà liberato se dimostra di essersi comportato secondo la diligenza del buon padre di famiglia (tipica delle obbligazioni “di mezzi”). Nel caso di specie la concreta ratio decidendi appare correttamente adeguata alle conseguenze derivanti dalla riferita distinzione.File | Dimensione | Formato | |
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CONTRATTO DI PARCHEGGIO STIPULATO DALL'ALBERGATORE E RESPONSABILITÀ EX RECEPTO.pdf
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