The Italian tax law provides for a specific tax regime for short real estate rentals, which concerns Airbnb as the operator of a real estate brokerage portal, and which shall apply to contracts for the rental of residential buildings concluded by natural persons outside the exercise of business activities for a period not exceeding 30 days. According to these provisions, income from short-term leases is subject to a withholding tax at the rate of 21% and the information relating to leases must be communicated to the tax authority. In addition, non-resident persons recognised as having no permanent establishment in Italy are required to appoint a tax representative as tax manager. Airbnb is challenging the Community compatibility of these obligations in the light of the principle of freedom to provide services. In its Opinion, the Advocate General at the Court of Justice considers that Article 56 TFEU does not preclude the obligation to collect and provide information or the obligation to withhold tax. On the other hand, the obligation to appoint a tax representative in Italy constitutes a disproportionate restriction on the freedom to provide services.

La normativa tributaria italiana prevede un regime fiscale specifico per le locazioni immobiliari brevi, che riguarda Airbnb in quanto gestore di un portale di intermediazione immobiliare, e che si applica ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, di durata non superiore a 30 giorni. Secondo tali disposizioni, i redditi derivanti dai contratti di locazione breve sono assoggettati a una cedolare secca tramite ritenuta alla fonte con aliquota del 21% e i dati relativi ai contratti di locazione devono essere comunicati all’autorità fiscale. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, inoltre, sono tenuti a nominare, in qualità di responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale. La compatibilità comunitaria di tali obblighi viene contestata da Airbnb, alla luce del principio della libera prestazione dei servizi. Nelle sue conclusioni, l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia ritiene che l’articolo 56 TFUE non osti all’obbligo di raccogliere e fornire informazioni né all’obbligo di ritenuta fiscale. Per quanto riguarda, invece, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale in Italia, esso costituisce una restrizione sproporzionata alla libera prestazione di servizi.

Marinello, A. (2022). Ubiquità del mercato unico digitale e regime fiscale italiano delle locazioni brevi: le conclusioni dell’Avvocato Generale sul “caso Airbnb”. RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO, 32(5), 185-208.

Ubiquità del mercato unico digitale e regime fiscale italiano delle locazioni brevi: le conclusioni dell’Avvocato Generale sul “caso Airbnb”

Antonio Marinello
2022-01-01

Abstract

The Italian tax law provides for a specific tax regime for short real estate rentals, which concerns Airbnb as the operator of a real estate brokerage portal, and which shall apply to contracts for the rental of residential buildings concluded by natural persons outside the exercise of business activities for a period not exceeding 30 days. According to these provisions, income from short-term leases is subject to a withholding tax at the rate of 21% and the information relating to leases must be communicated to the tax authority. In addition, non-resident persons recognised as having no permanent establishment in Italy are required to appoint a tax representative as tax manager. Airbnb is challenging the Community compatibility of these obligations in the light of the principle of freedom to provide services. In its Opinion, the Advocate General at the Court of Justice considers that Article 56 TFEU does not preclude the obligation to collect and provide information or the obligation to withhold tax. On the other hand, the obligation to appoint a tax representative in Italy constitutes a disproportionate restriction on the freedom to provide services.
2022
La normativa tributaria italiana prevede un regime fiscale specifico per le locazioni immobiliari brevi, che riguarda Airbnb in quanto gestore di un portale di intermediazione immobiliare, e che si applica ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, di durata non superiore a 30 giorni. Secondo tali disposizioni, i redditi derivanti dai contratti di locazione breve sono assoggettati a una cedolare secca tramite ritenuta alla fonte con aliquota del 21% e i dati relativi ai contratti di locazione devono essere comunicati all’autorità fiscale. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, inoltre, sono tenuti a nominare, in qualità di responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale. La compatibilità comunitaria di tali obblighi viene contestata da Airbnb, alla luce del principio della libera prestazione dei servizi. Nelle sue conclusioni, l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia ritiene che l’articolo 56 TFUE non osti all’obbligo di raccogliere e fornire informazioni né all’obbligo di ritenuta fiscale. Per quanto riguarda, invece, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale in Italia, esso costituisce una restrizione sproporzionata alla libera prestazione di servizi.
Marinello, A. (2022). Ubiquità del mercato unico digitale e regime fiscale italiano delle locazioni brevi: le conclusioni dell’Avvocato Generale sul “caso Airbnb”. RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO, 32(5), 185-208.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/1221534