In a recent judgment (C-480/19, E, in which Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö intervened), the Court of Justice of the European Union ruled that the returns resulting from participation in a foreign UCITS, even if it is characterised by a different legal form from the one provided for national UCITS, may not be subject to a different tax treatment with respect to revenues distributed by domestic funds. In the absence of adequate justification, the structural differences between different types of investment undertakings do not allow restrictions on the free movement of capital. The ruling is part of the Court of Justice’s line of jurisprudence which, through the use of fundamental freedoms and the related concept of discrimination, is leading to an increasingly decisive harmonisation in areas such as direct taxation, otherwise reserved to the exclusive power of States.

Con la sentenza resa sul caso E (con l’intervento di Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö), causa C-480/19, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha statuito che i rendimenti derivanti dalla partecipazione in un OICVM estero, ancorché connotato da una forma giuridica diversa da quella che contraddistingue gli OICVM nazionali, non possono essere oggetto di un trattamento fiscale differente rispetto ai proventi distribuiti dai fondi domestici. In assenza di adeguate cause di giustificazione, infatti, la sola diversità strutturale tra le diverse tipologie di organismi di investimento non consente restrizioni alla libera circolazione dei capitali. La pronuncia si inserisce nel filone giurisprudenziale della Corte di Giustizia che, tramite il ricorso alle libertà fondamentali e al correlato concetto di discriminazione, sta portando ad una sempre più decisa armonizzazione in settori, come la fiscalità diretta, altrimenti riservati alla potestà esclusiva d egli Stati.

Marinello, A. (2022). La forma giuridica assunta da un OICVM estero non giustifica un trattamento fiscale differenziato rispetto a quello previsto per gli OICVM nazionali. RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO(2), 49-66.

La forma giuridica assunta da un OICVM estero non giustifica un trattamento fiscale differenziato rispetto a quello previsto per gli OICVM nazionali

Antonio Marinello
2022-01-01

Abstract

In a recent judgment (C-480/19, E, in which Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö intervened), the Court of Justice of the European Union ruled that the returns resulting from participation in a foreign UCITS, even if it is characterised by a different legal form from the one provided for national UCITS, may not be subject to a different tax treatment with respect to revenues distributed by domestic funds. In the absence of adequate justification, the structural differences between different types of investment undertakings do not allow restrictions on the free movement of capital. The ruling is part of the Court of Justice’s line of jurisprudence which, through the use of fundamental freedoms and the related concept of discrimination, is leading to an increasingly decisive harmonisation in areas such as direct taxation, otherwise reserved to the exclusive power of States.
2022
Con la sentenza resa sul caso E (con l’intervento di Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö), causa C-480/19, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha statuito che i rendimenti derivanti dalla partecipazione in un OICVM estero, ancorché connotato da una forma giuridica diversa da quella che contraddistingue gli OICVM nazionali, non possono essere oggetto di un trattamento fiscale differente rispetto ai proventi distribuiti dai fondi domestici. In assenza di adeguate cause di giustificazione, infatti, la sola diversità strutturale tra le diverse tipologie di organismi di investimento non consente restrizioni alla libera circolazione dei capitali. La pronuncia si inserisce nel filone giurisprudenziale della Corte di Giustizia che, tramite il ricorso alle libertà fondamentali e al correlato concetto di discriminazione, sta portando ad una sempre più decisa armonizzazione in settori, come la fiscalità diretta, altrimenti riservati alla potestà esclusiva d egli Stati.
Marinello, A. (2022). La forma giuridica assunta da un OICVM estero non giustifica un trattamento fiscale differenziato rispetto a quello previsto per gli OICVM nazionali. RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO(2), 49-66.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/1198033