La sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2019, n. 242, ha individuato nelle disposizioni anticipate di trattamento (Dat), di cui all’art. 4, L. n. 219/2017, il punto di riferimento per la tutela della libera autodeterminazione del malato in merito ai trattamenti sanitari volti a risparmiare inutili sofferenze allo stesso. Tuttavia la detta disciplina, lungi dal costituire un corpus organico e rigoroso, solleva numerosi problemi di coordinamento che la dottrina aveva già da tempo segnalato. Nel recente passato il dibattito si è concentrato sulla discrasia temporale tra situazione regolata ed atto regolatore, questione che tuttavia non può disgiungersi da quella più generale concernente i rapporti tra Dat e consenso informato e, come logico corollario, quelli tra fiduciario e personale medico. È in detta fase, infatti, che le disposizioni in commento trovano la loro concreta attuazione, essendo dovere dell’interprete, chiamato a indagare e garantire il rispetto della volontà del disponente, quello di operare nel prisma del diritto fondamentale alla salute di cui all’art. 32 della Carta.
Lenzi, R. (2020). Disposizioni anticipate di trattamento ed effettività del consenso. NOTARIATO(2), 136-144.
Disposizioni anticipate di trattamento ed effettività del consenso
Lenzi Raffaele
2020-01-01
Abstract
La sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2019, n. 242, ha individuato nelle disposizioni anticipate di trattamento (Dat), di cui all’art. 4, L. n. 219/2017, il punto di riferimento per la tutela della libera autodeterminazione del malato in merito ai trattamenti sanitari volti a risparmiare inutili sofferenze allo stesso. Tuttavia la detta disciplina, lungi dal costituire un corpus organico e rigoroso, solleva numerosi problemi di coordinamento che la dottrina aveva già da tempo segnalato. Nel recente passato il dibattito si è concentrato sulla discrasia temporale tra situazione regolata ed atto regolatore, questione che tuttavia non può disgiungersi da quella più generale concernente i rapporti tra Dat e consenso informato e, come logico corollario, quelli tra fiduciario e personale medico. È in detta fase, infatti, che le disposizioni in commento trovano la loro concreta attuazione, essendo dovere dell’interprete, chiamato a indagare e garantire il rispetto della volontà del disponente, quello di operare nel prisma del diritto fondamentale alla salute di cui all’art. 32 della Carta.File | Dimensione | Formato | |
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